Legge Regionale 7 agosto 2023 , n. 2

Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 11 Agosto 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-08-07;2

Art. 22
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente:
'1. Il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni statali.';
b) al comma 3 dell'articolo 90 dopo le parole 'al verificarsi della condizione prevista' sono inserite le seguenti: 'al comma 1' e le parole 'a quello di compimento dell'età o di raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1' sono soppresse.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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