Legge Regionale
14 novembre 2023
, n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4
Art. 5
(Modifiche agli articoli 47, 50, 56, 57, 59 e 61 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale adotta, in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), un Programma forestale regionale, individuando obiettivi e definendo le relative linee d'azione per il sostegno al settore forestale e alle filiere connesse, in funzione delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il Programma forestale regionale:
a) è redatto, per l'intero territorio regionale, in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2005, in coerenza con il piano territoriale regionale che orienta la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 47 è inserito il seguente:
'1.1. La Giunta regionale approva il Programma forestale regionale, previo parere della commissione consiliare competente.';
c) il comma 1 bis dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
'1 bis. L'ERSAF predispone annualmente un rapporto sullo stato delle foreste e dei servizi ecosistemici ad esse connessi, ivi comprese indicazioni circa la protezione dagli incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera bosco legno - energia e lo trasmette alla competente commissione consiliare entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello oggetto del rapporto.';
d) al comma 2 dell'articolo 47, dopo la parola 'predispongono' sono inserite le seguenti: 'e adottano' e alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: 'e dei servizi ecosistemici.';
e) il comma 4 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
'4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e i loro aggiornamenti, entrambi redatti nel rispetto dei criteri di cui al comma 7 e secondo quanto previsto all'articolo 48, comma 1, sono approvati dalla Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione e dalla Regione per il restante territorio, previa verifica di coerenza, sentita la provincia o la Città metropolitana di Milano, con gli indirizzi e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o del piano territoriale metropolitano. I medesimi piani sono validi per un periodo minimo di quindici anni. I soli aggiornamenti a contenuto vincolato sono approvati dagli enti di cui al comma 2, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei criteri di cui al comma 7, e comunicati alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competente e alla Regione.';
f) dopo la lettera h) del comma 5 dell'articolo 50 sono aggiunte le seguenti:
'h bis) le categorie di soggetti titolati a svolgere attività selvicolturali per finalità diverse dall'autoconsumo familiare e le soglie dimensionali oltre le quali solo tali soggetti possono operare;
h ter) le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee e di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori.';
h ter) le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee e di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori.';
g) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 56 le parole 'l'80 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'i due terzi';
h) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 57 la parola 'radiazione' è sostituita dalla seguente: 'cancellazione';
i) al comma 2 dell'articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'albo è reso pubblico, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività selvicolturali.';
j) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:
'1. La viabilità agro-silvo-pastorale comprende la viabilità forestale e silvo-pastorale, come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018, e la viabilità rurale intesa come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali. Sulla rete della viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri il transito di mezzi motorizzati è consentito solo per i mezzi di servizio e per quelli autorizzati in base a regolamenti comunali predisposti sulla base di uno schema-tipo di regolamentazione del transito approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) e da altre specifiche discipline di settore.';
k) dopo il comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:
'1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 34/2018.';
m) al comma 4 dell'articolo 59 la parola 'altresì' è soppressa e dopo la parola 'boschi' è inserita la parola: 'e';
n) al primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 59 le parole 'In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4,' sono sostituite dalle seguenti: 'In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 4,';
o) al comma 7 dell'articolo 59 le parole 'da comunicare ai carabinieri forestali' sono sostituite dalle seguenti: 'ed è resa di pubblica conoscenza attraverso i sistemi informativi regionali';
p) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dai seguenti:
'1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dai carabinieri forestali, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale.
1 bis. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite:
1 bis. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite:
a) alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale;
q) il comma 5 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
'5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42 in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività o dell'autorizzazione di cui all'articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino a un massimo di 3.000,00 euro. Tale sanzione è elevata fino a cinque volte per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, se la segnalazione certificata di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici.';
r) dopo il comma 5 sexies dell'articolo 61 sono aggiunti i seguenti:
'5 septies. Chi esegue attività selvicolturali senza averne titolo in base alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h bis), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di bosco o frazione di esso.
5 octies. Chi non rispetta le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee o di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori disciplinate ai sensi dell'articolo 50, comma 5, lettera h ter), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di infrastruttura o di sentiero.';
5 octies. Chi non rispetta le modalità di realizzazione di infrastrutture forestali temporanee o di sentieri, nonché le prescrizioni per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori disciplinate ai sensi dell'articolo 50, comma 5, lettera h ter), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di infrastruttura o di sentiero.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia