Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 19
(Modifiche agli articoli 21, 47 e 48 della l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 12 dell'articolo 21 è sostituito dai seguenti:
'12. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti'):
a) le discariche
b) gli impianti di trattamento dei rifiuti

realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati e autorizzati ai sensi delle procedure previste dalla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, fermi restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa e la realizzazione delle discariche secondo i criteri e le modalità del d.lgs. 36/2003. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori.
12 bis. La realizzazione, nell'area oggetto di bonifica, di un volume confinato per la messa in sicurezza permanente delle matrici ambientali contaminate o potenzialmente contaminate, non qualificabili come rifiuti, è effettuata secondo criteri definiti dalla Regione per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 196, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006 ed è autorizzata ai sensi della Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006.';
b) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1 le parole ', di norma,' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto ai commi da 1 bis a 1 quater del presente articolo.';
2) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
'1 bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, all'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è modificato, il perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Brescia, in ragione della peculiare morfologia territoriale della relativa provincia nella sua parte settentrionale corrispondente al sub-bacino idrografico dell'Oglio sopra-lacuale, è istituito, su proposta dei comuni interessati, l'Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, ed è individuata tale Comunità montana quale ente responsabile del nuovo ATO ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis. La Comunità montana, quale ente responsabile del nuovo ATO, garantisce e promuove il coinvolgimento di tutti gli enti che la compongono nei processi decisionali volti a definire i criteri di gestione e affidamento del servizio, assicurando, su richiesta dei comuni, la prosecuzione dell'affidamento del servizio al gestore prescelto dagli stessi ove esistente o della gestione in-house ove ammessa dalla legge. Nell'ATO individuato ai sensi del presente comma, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 49 riferite alle province si applicano alla Comunità montana di Valle Camonica. Ai fini dell'individuazione dell'ATO di Valle Camonica, la Regione tiene conto anche dell'assenza di pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO di Brescia, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006.';
3) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
'1 ter. L'istituzione dell'ATO di Valle Camonica e del relativo ente responsabile è corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei principi e dei requisiti di cui alla normativa statale e al comma 1 bis del presente articolo, dell'analisi costi benefici effettuata nel rigoroso rispetto delle linee guida europee per i progetti di investimento, di una proposta di programma degli interventi per adeguare le infrastrutture alla normativa e agli standard di qualità del servizio vigenti e di una proposta di piano economico finanziario. Entro novanta giorni dalla ricezione della proposta, ove pervenuta dai comuni interessati ai sensi del comma 1 bis, la Giunta regionale si esprime, con deliberazione, sul piano degli investimenti e sul piano economico finanziario trasmessi dalla Comunità montana. La Giunta regionale acquisisce anche il parere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in merito alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). A seguito della deliberazione di cui al precedente periodo del presente comma l'ente responsabile dell'ATO di Valle Camonica costituisce il rispettivo Ufficio d'ambito e determina la composizione del relativo Consiglio di amministrazione, garantendo rappresentanza ai comuni in ragione della loro dimensione, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis. Con successiva deliberazione la Giunta regionale determina, previa intesa tra i due Uffici d'ambito interessati, il trasferimento all'ente responsabile del nuovo ATO delle risorse finanziarie, umane e strumentali in proporzione alla popolazione e alla superficie territoriale di riferimento.';
4) al primo periodo del comma 1 quater le parole 'della provincia di riferimento' sono sostituite dalle seguenti: 'della Provincia di Brescia';
5) al secondo periodo del comma 1 quater le parole 'nominato dall'ATO neo-costituito' sono sostituite dalle seguenti: 'nominato dall'ente responsabile dell'ATO neo-costituito';
c) dopo il comma 1 octies dell'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
'1 nonies. La Comunità montana di Valle Camonica subentra, quale ente di governo dell'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Brescia e del relativo Ufficio d'ambito, compresi i rapporti di lavoro, per la parte inerente alla organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato all'interno dei confini amministrativi della stessa Comunità montana. Entro sei mesi dall'istituzione dell'ATO di Valle Camonica e comunque entro tre mesi dalla costituzione del relativo Ufficio d'ambito, le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Brescia sono trasferite al neo costituito Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica in rapporto proporzionale alla superficie territoriale di riferimento dei due enti; a tal fine, entro gli stessi termini, l'Ufficio d'ambito della Provincia di Brescia trasferisce al neo costituito Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. In caso di disaccordo fra i due enti di governo dell'ambito sulle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire al neocostituito Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica, le stesse saranno stabilite dalla Giunta Regionale previa istruttoria e proposta della direzione generale competente.
1 decies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1 nonies o, comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la Comunità montana di Valle Camonica e il relativo Ufficio d'ambito subentrano rispettivamente nelle competenze della Provincia di Brescia e del relativo Ufficio d'ambito inerenti alla organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato all'interno dei confini amministrativi della stessa Comunità montana. Fino alla data di cui al primo periodo, la Provincia di Brescia adotta atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa informativa alla Comunità montana di Valle Camonica.
1 undecies. Entro la data di subentro parziale nelle competenze della Provincia di Brescia e del relativo Ufficio d'ambito di cui al comma 1 decies, la Comunità montana di Valle Camonica provvede all'istituzione del proprio Ufficio d'ambito, dotandolo di statuto e del regolamento della Conferenza dei comuni.
1 duodecies. Alla data di cui al comma 1 decies il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica è composto da cinque componenti, di cui almeno tre in rappresentanza dei comuni ed espressione ciascuno dei comuni con un numero di abitanti inferiore a 1.000, dei comuni con un numero di abitanti compreso tra 1.001 e 3.000 e dei comuni con un numero di abitati superiore a 3.000. La Comunità montana garantisce che i comuni che hanno una diversa gestione del servizio rispetto a quella scelta dall'ATO siano rappresentati nel Consiglio di amministrazione. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.
1 terdecies. L'Ufficio d'ambito della Comunità montana di Valle Camonica opera nel rispetto dell'unicità di gestione di cui all'articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e, per il territorio dei comuni che al momento della sua costituzione risultano già confluiti nella gestione unica affidata dall'Ufficio d'ambito della Provincia di Brescia, è tenuto ad indennizzare, per effetto del distacco dall'ATO e della parziale cessazione ex lege del rapporto convenzionale in essere con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia, il soggetto gestore degli investimenti effettuati nei predetti comuni per la parte non ancora ammortizzata dagli introiti tariffari. In caso di contrasto sulla misura dell'indennizzo dovuto al soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ATO della Provincia di Brescia, la stessa sarà stabilita da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Comunità montana di Valle Camonica, uno dal soggetto gestore e uno in accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano.
1 quaterdecies. L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) trasmette semestralmente alla Giunta Regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 47, comma 1 bis, e all'articolo 48, commi da 1 nonies a 1 terdecies, fino alla piena operatività dell'ATO di cui all'articolo 47, comma 1 bis.'.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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