Legge Regionale 5 febbraio 2024 , n. 3

Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo

(BURL n. 6 sup. del 07 Febbraio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-02-05;3

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge persegue la finalità di favorire la costituzione dei distretti del cibo, così come definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e di promuoverne le attività in considerazione del ruolo fondamentale che gli stessi svolgono nel raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:
a) sviluppo sostenibile dei territori e integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
b) riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni, conservazione della biodiversità e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
c) sicurezza alimentare e riduzione dello spreco alimentare;
d) coesione e inclusione sociale;
e) formazione e sensibilizzazione degli operatori aderenti al distretto;
f) equilibrato rapporto tra campagna e città;
g) competitività delle aziende e delle filiere distrettuali;
h) trasparenza del mercato.
2. L'attività dei distretti del cibo è orientata in particolare alla realizzazione di sistemi alimentari equi, sani e compatibili con l'ambiente, nonché vantaggiosi per i consumatori, e persegue la riduzione dell'impatto ambientale e climatico della produzione primaria, compatibilmente con la realizzazione di un equo guadagno per gli agricoltori e i produttori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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