Legge Regionale 5 febbraio 2024 , n. 3

Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo

(BURL n. 6 sup. del 07 Febbraio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-02-05;3

Art. 2
(I distretti del cibo)
1. La Regione promuove l'individuazione dei distretti del cibo di cui all'articolo 1, al fine di favorire l'integrazione di attività agricole e agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriale, valorizzando, nel più generale contesto dell'economia rurale, il legame con le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle produzioni locali e le reti di relazioni esistenti tra imprese, istituzioni e popolazione.
2. La Giunta regionale definisce modalità operative e criteri per l'individuazione dei distretti di cui all'articolo 1, fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 7 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sui distretti biologici.
3. In fase di prima applicazione, i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2019) sono individuati come distretti del cibo.
4. La Giunta regionale definisce criteri di finanziamento prioritario ai distretti del cibo, nel quadro delle azioni finanziate dalla politica agricola comune, per progetti integrati di trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti e di promozione e valorizzazione del territorio del distretto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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