Legge Regionale 5 febbraio 2024 , n. 3

Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo

(BURL n. 6 sup. del 07 Febbraio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-02-05;3

Art. 3
(Azioni di sostegno)
1. La Regione può concedere contributi ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa europea e nazionale, con particolare riguardo a:
a) progetti per la promozione dei prodotti locali dei distretti;
b) progetti di sensibilizzazione, divulgazione e diffusione di progetti innovativi e delle buone pratiche di sostenibilità delle produzioni e delle coltivazioni;
c) progetti di cooperazione interdistrettuale;
d) progetti di contrasto allo spreco alimentare e di educazione alimentare e ambientale;
e) progetti tesi a incrementare il livello di conoscenze e competenze interne ai distretti.
2. Per i soli distretti del cibo di nuova istituzione la Regione può altresì concedere contributi per sostenere la copertura dei costi di costituzione e per favorire forme di aggregazione con un distretto confinante.
3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, se necessario, in relazione ai contributi di cui al presente articolo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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