Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 1
(Modifiche agli articoli 4, 6, 7 e 14 della l.r. 19/2019 e all’articolo 25 bis della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell'articolo 4 le parole 'il collegio di vigilanza si avvale di una segreteria tecnica' sono sostituite dalle seguenti: 'il collegio di vigilanza si avvale della segreteria tecnica di cui al comma 5';
b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 le parole 'almeno una volta l'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'di norma una volta l'anno';
c) al comma 6 dell'articolo 6 le parole 'dei singoli AREST' sono sostituite dalle seguenti: 'dei singoli accordi';
d) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'3 bis. Qualora siano previste trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS, la deliberazione della Giunta regionale di promozione dell'accordo di programma indica il comune territorialmente interessato quale ente preposto a individuare, al proprio interno, l'autorità competente in materia di VAS; in caso di intervento localizzato su più territori comunali, l'autorità competente è individuata all'interno dell'ente territoriale che ha competenza prevalente secondo quanto stabilito dalla conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Per le trasformazioni urbanistico-territoriali di cui al primo periodo del presente comma la valutazione di incidenza è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, ferma restando la competenza della Regione all'effettuazione di tale valutazione nell'ambito della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).';
e) alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o sul perimetro dell'ambito territoriale interessato';
f) al primo periodo del comma 14 dell'articolo 7 le parole 'le modifiche di cui al comma 13' sono sostituite dalle seguenti: 'quali modifiche rientrano nelle ipotesi di cui ai commi 13 e 13 bis';
g) dopo il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 7 è inserito il seguente: 'Non sono ammesse le spese derivanti da modifiche sostanziali non validate dal collegio di vigilanza.' ;
h) al terzo periodo del comma 14 dell'articolo 7 le parole 'diverse da quelle di cui al comma 13' sono sostituite dalle seguenti: 'diverse da quelle di cui ai commi 13 e 13 bis';
i) al quarto periodo del comma 14 dell'articolo 7 le parole 'sugli aspetti di cui al comma 13' sono sostituite dalle seguenti: 'sugli aspetti di cui ai commi 13 e 13 bis';
j) dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti: 'Laddove l'accordo sia stato promosso dalla Regione, trascorsi dieci anni dalla data della relativa sottoscrizione, gli ultimi cinque dei quali senza alcuna riunione del collegio di vigilanza, il Presidente della Regione può proporre ai sottoscrittori la chiusura dell'accordo. La proposta di cui al precedente periodo si intende tacitamente accolta da ciascun sottoscrittore decorsi trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 18, in caso di impiego di risorse pubbliche.'.
2. Per effetto di quanto previsto, in tema di valutazione di incidenza, al comma 1, lettera d), del presente articolo, alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(2)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 25 bis è inserita la seguente:
'b bis) effettuano la valutazione di incidenza delle trasformazioni urbanistico-territoriali previste negli accordi di programma di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), come modificata dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024);'.
3. La previsione in materia di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2019, come introdotta dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si applica anche agli accordi di programma promossi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge per i quali, alla stessa data, non siano ancora stati individuati e selezionati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. Il regolamento regionale approvato ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 19/2019è aggiornato alle modifiche apportate alla stessa legge regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche rispetto all'indicazione della fase della procedura di definizione degli accordi di programma in cui individuare l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica, con evidenza dell'avvio della relativa procedura; tale indicazione può essere effettuata, in sede di aggiornamento del regolamento regionale, anche per le trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2019, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 29 novembre 2019, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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