Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11
Art. 3
(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 5è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale)
1. È istituito il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale.
2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti soggetti:
3. Il tavolo permanente di cui al comma 1 viene convocato almeno due volte all'anno e analizza, su proposta dei suoi componenti, gli assetti e le problematiche dei territori rurali su cui operano i partenariati di cui al comma 2, lettera b), e i GAL di cui al comma 2, lettera c), al fine di coordinare, monitorare e valorizzare le diverse politiche territoriali promosse in ambito Leader e aree interne, fatte salve le regole di gestione dei fondi comunitari.
4. La partecipazione al tavolo permanente di cui al presente articolo è a titolo gratuito.'.
(Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale)
1. È istituito il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale.
2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti soggetti:
a) il Presidente della Regione o dagli assessori regionali competenti, o loro delegati, che lo presiedono, designati sulla base della materia all'ordine del giorno;
b) i rappresentanti legali dei capifila dei partenariati per lo sviluppo locale delle strategie delle aree interne o loro delegati;
c) i presidenti, o loro delegati, dei gruppi di azione locale (GAL), costituiti ai sensi dei regolamenti europei;
f) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, garantendo la rappresentanza della minoranza;
3. Il tavolo permanente di cui al comma 1 viene convocato almeno due volte all'anno e analizza, su proposta dei suoi componenti, gli assetti e le problematiche dei territori rurali su cui operano i partenariati di cui al comma 2, lettera b), e i GAL di cui al comma 2, lettera c), al fine di coordinare, monitorare e valorizzare le diverse politiche territoriali promosse in ambito Leader e aree interne, fatte salve le regole di gestione dei fondi comunitari.
4. La partecipazione al tavolo permanente di cui al presente articolo è a titolo gratuito.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia