Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11
Art. 5
(Inserimento del Titolo VIII.1 nella l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il Titolo VIII è inserito il seguente:
'Titolo VIII.1
Disposizioni sulla coltivazione, sulla raccolta e sulla prima trasformazione di piante officinali
Art. 130.1
(Coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali - attuazione della normativa statale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare una o più deliberazioni con cui disciplinare, per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, l'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali in applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee).'.
Disposizioni sulla coltivazione, sulla raccolta e sulla prima trasformazione di piante officinali
Art. 130.1
(Coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali - attuazione della normativa statale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare una o più deliberazioni con cui disciplinare, per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, l'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali in applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee).'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia