Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 7
(Modifiche agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 della l.r. 20/2002 e norma transitoria)
1. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus))(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 le parole 'ai piani di contenimento ed eradicazione della nutria predisposti dalle province e dalla Città metropolitana, di cui al comma 2, e si devono attenere alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3' sono sostituite dalle seguenti: 'all'attuazione del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria';
b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 la parola 'Programma' è sostituita dalla seguente: 'Piano;';
c) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 le parole 'approvando i piani di contenimento ed eradicazione entro il termine indicato' sono soppresse;
d) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola 'istituiscono' sono aggiunte le seguenti: 'di concerto con la Regione';
e) al comma 3 dell'articolo 2 il periodo 'La Regione predispone un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie, da attuarsi tramite i piani di contenimento ed eradicazione delle province e della Città metropolitana ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al comma 4.' è sostituito dal seguente: 'La Regione, a partire dall'anno 2025, predispone un Piano regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, definendo le opportune modalità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi coerenti con il Piano di gestione nazionale.';
f) al comma 5 dell'articolo 2 il periodo 'L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è ritenuto un servizio di pubblica utilità.' è sostituito dal seguente: 'L'attuazione del Piano regionale triennale di controllo, di cui al comma 3, è ritenuto un servizio di pubblica utilità.';
g) al comma 1 dell'articolo 3 la parola 'Programma' è sostituita dalla seguente: 'Piano';
h) al comma 1 dell'articolo 3 bis la parola 'Programma' è sostituita dalla seguente: 'Piano';
i) al comma 1 dell'articolo 4 la parola 'Programma' è sostituita dalla seguente: 'Piano'.
2. Fino alla data di approvazione del piano regionale triennale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 20/2002, come sostituito dal comma 1, lettera e), del presente articolo, restano efficaci il Programma regionale triennale 2024-2026 di contenimento ed eradicazione della nutria, nonché i piani provinciali e il piano della Città metropolitana di Milano conseguentemente adottati.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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