Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 11
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 29/2016)
1. Alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea del comma 2 dell'articolo 1, dopo la parola 'distretti,' sono inserite le seguenti: 'filiere produttive,';
b) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera' ;
c) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente:
'g bis) l'interazione fra settori produttivi tradizionali e settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza anche mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle reti infrastrutturali digitali.';
d) alla lettera j) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole 'big data' sono inserite le seguenti: ', nonché delle tecnologie di intelligenza artificiale';
e) alla lettera n) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole 'tessuto economico lombardo' sono aggiunte le seguenti: ', nonché promozione dell'attrazione di ricercatori e lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 (Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati) e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) nelle materie di cui alla presente legge, con particolare riguardo agli ambiti dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera';
f) la lettera f) del comma 6 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'f) sostiene iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte al potenziamento di infrastrutture di eccellenza e alla realizzazione di laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo.'.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 23 novembre 2016, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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