Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11
Art. 14
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 37 e 41 della l.r. 25/2016. Inserimento dell’articolo 37 bis nella l.r. 25/2016. Abrogazione degli articoli 10, 11 e 40 della l.r. 25/2016 e abrogazione della l.r. 14/2017)
1. Alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche attraverso il suo riconoscimento internazionale';
b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', reti delle riserve della biosfera, rete delle città creative, nonché siti inclusi in altri elenchi istituiti nell'ambito dei programmi UNESCO';
c) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'e) cammini e itinerari culturali;';
d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'h bis) sviluppo arti performative e della creatività artistica.';
e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 le parole 'dagli strumenti della programmazione' sono sostituite dalle seguenti: 'dal programma triennale per la cultura di cui all'articolo 9';
f) al comma 2 dell'articolo 8 le parole 'delle attività e delle opportunità culturali' sono sostituite dalle seguenti: 'delle attività, delle progettualità e delle opportunità culturali';
i) il comma 1 dell'articolo 9è sostituito dal seguente:
'1. Costituisce strumento della programmazione regionale il programma triennale per la cultura.';
k) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 le parole 'piani integrati della cultura' sono sostituite dalle seguenti: 'progetti integrati';
o) all'alinea del comma 2 dell'articolo 13 le parole 'Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale' sono sostituite dalle seguenti: 'Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale';
p) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole 'rete integrata di biblioteche' sono inserite le seguenti: 'e di sistemi bibliotecari' e le parole ', in particolare attraverso l'organizzazione di sistemi bibliotecari' sono soppresse;
q) all'alinea del comma 3 dell'articolo 14 e all'alinea del comma 2 dell'articolo 16 le parole da 'costituiti con apposita convenzione' a 'normativa vigente' sono soppresse;
r) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'4. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi bibliotecari che favoriscano l'accesso del più ampio pubblico alla consultazione e alla fruizione del patrimonio librario e documentale e che promuovano servizi culturali di qualità.';
s) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'3. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi museali che favoriscano l'accesso del più ampio pubblico alla fruizione delle collezioni in essi presenti e che promuovano servizi culturali di qualità.';
t) all'alinea del comma 1 dell'articolo 18, dopo la parola 'sostiene' sono inserite le seguenti: 'e coordina';
u) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19:
x) al comma 3 dell'articolo 20 le parole 'itinerari culturali' sono sostituite dalla seguente: 'percorsi';
y) al comma 1 dell'articolo 22, dopo l'acronimo 'AESS' sono inserite le seguenti parole: 'e con la partecipazione delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche, di enti e associazioni' e dopo le parole 'la conoscenza' sono inserite le seguenti: 'l'acquisizione';
cc) il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
'2. I progetti integrati della cultura sono finalizzati ad attuare interventi di promozione del territorio, del patrimonio culturale, di attività ed eventi culturali integrati con le politiche regionali di sviluppo economico, tutela ambientale, attrattività e welfare.';
dd) il comma 3 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
'3. Il contenuto dei progetti è definito in base alle priorità stabilite dal programma triennale per la cultura.';
ff) dopo l'articolo 37è inserito il seguente:
'Art. 37 bis
(Censimento delle scuole di musica e dell'offerta formativa musicale)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle scuole di musica e di enti pubblici o privati che offrono formazione musicale esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'elenco confluiscono dati e informazioni sulle strutture raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.';
(Censimento delle scuole di musica e dell'offerta formativa musicale)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle scuole di musica e di enti pubblici o privati che offrono formazione musicale esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'elenco confluiscono dati e informazioni sulle strutture raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.';
2. La legge regionale 2 maggio 2017, n. 14 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano)(16)è abrogata, fatti salvi gli effetti prodotti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia