Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 17
(Modifiche agli articoli 5 e 129 e all’Allegato 1 della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 ter dell'articolo 5, dopo le parole 'le ATS' sono inserite le seguenti: 'e le ASST';
b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 129:
1) le parole 'delle disposizioni del d.lgs. 196/2003' sono sostituite dalle seguenti: 'della normativa statale ed europea vigente in materia';
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e di mortalità';
c) dopo la lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 129 sono aggiunte le seguenti:
'n-ter) registro grandi traumi;
n-quater) registro epatiti croniche;
n-quinquies) registro rete oftalmologica;
n-sexies) registro fibromialgia;
n-septies) registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);
n-octies) registro malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);
n-novies) registro delle terapie intensive;
n-decies) registro cefalee;
n-undecies) registro fratture da fragilità ossea;
n-duodecies) registro artroprotesi;
n-terdecies) registro extra corporeal membrane oxygenation (ECMO);
n-quaterdecies) registro degli arresti cardiaci.';
d) il comma 3 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:
'3. Per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, con regolamenti adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 196/2003, sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2-ter e 2-sexies dello stesso decreto legislativo, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i tipi di dati personali che possono essere trattati inclusi quelli afferenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono aver accesso ai dati medesimi, nonché le misure di sicurezza e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.';
e) all'Allegato 1, dopo le parole 'ASST NORD MILANO comprendente il territorio' sono inserite le seguenti: 'e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie' e le parole 'e i Poliambulatori dell'ex AO ICP' sono soppresse.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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