Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 18
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2003 e norma transitoria)
1. All'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: 'Il commissario di cui al comma 5 dura in carica per non più di diciotto mesi, rinnovabili una sola volta per non più di ulteriori diciotto mesi ove ricorrano situazioni eccezionali di particolare complessità.';
b) il secondo periodo del comma 6 è soppresso.
2. La durata massima del commissariamento prevista in trentasei mesi dal comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dal comma 1, ove ricorrano situazioni eccezionali di particolare complessità si applica anche ai commissariamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché già rinnovati.
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 13 febbraio 2003, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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