Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 21
(Modifiche agli articoli 6, 22, 23, 25, 28 e 31 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: 'Il piano triennale può essere aggiornato mediante il piano annuale secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 23.';
b) al quinto periodo del comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole 'il piano triennale e il suo' è inserita la seguente parola: 'eventuale';
c) al comma 4 bis dell'articolo 22, le parole 'gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 6 dell'articolo 23' sono sostituite dalle seguenti: 'gli appartenenti alle forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate di cui al comma 6 dell'articolo 23';
d) al comma 6 dell'articolo 23, dopo le parole 'famiglie monoparentali,' sono inserite le seguenti: 'padri e madri, separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà,';
e) al comma 6 dell'articolo 23, dopo le parole 'famiglie monoparentali,' sono inserite le seguenti: 'coloro che abbiano in corso una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento e si trovino in condizioni di emergenza abitativa,';
f) al comma 6 dell'articolo 23 le parole 'appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)' sono sostituite dalle seguenti: 'appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22) e alle Forze Armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)';
g) alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 23 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché le procedure e le modalità del suo eventuale aggiornamento;' ;
h) l'alinea del comma 10 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: 'Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì le condizioni oggettive e soggettive di disagio, disciplina e può individuare le categorie di particolare e motivata rilevanza sociale di cui al comma 6, definisce i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, che tengono conto:';
i) dopo la lettera d) del comma 10 dell'articolo 23 è inserita la seguente:
'd bis) delle categorie di particolare e motivata rilevanza sociale.';
j) dopo il comma 10 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'10 bis. Le categorie di particolare e motivata rilevanza sociale di cui ai commi 6 e 10 possono essere individuate anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente nell'ambito della tutela della salute, dell'istruzione e dell'università, della sicurezza e dell'amministrazione della giustizia.';
k) al quarto periodo del comma 13 dell'articolo 23 le parole ', che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale' sono sostituite dalle seguenti: '. In tal caso, l'assegnazione è subordinata alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del comune, che provvedono a predisporre un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale, i cui risultati sono presentati nell'ambito del monitoraggio dei protocolli per la sicurezza dei quartieri sottoscritti, anche in sede del citato Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.';
l) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: 'Qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, può essere riconosciuto il contributo di cui al comma 3.';
m) dopo il comma 5 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
'5 bis. Gli enti proprietari, al fine di concorrere a perseguire l'obiettivo di una sensibile riduzione della morosità, adottano appropriate modalità organizzative con particolare riguardo alla periodicità della richiesta di pagamento dei costi della locazione e alla possibilità di scorporare l'importo del canone di locazione da quello dei servizi a rimborso.';
n) al comma 2 bis dell'articolo 28, alla lettera b bis) le parole 'nella misura massima del quindici per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura massima del venti per cento';
o) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
'2. Il programma di cui all'articolo 28, comma 4, può prevedere:
a) la locazione a canone agevolato determinato ai sensi dell'articolo 32, a favore di nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato ovvero per rispondere a esigenze abitative determinate da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da attività umana, che abbiano reso inagibile l'abitazione per un periodo prolungato;
b) la locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, il cui statuto preveda nell'oggetto sociale la gestione di servizi abitativi pubblici o sociali ovvero la gestione di servizi sociali connessi ad esigenze abitative, a favore di nuclei familiari che non sono in grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo attraverso il libero mercato oppure a favore di nuclei familiari che hanno esigenze abitative collegate a particolari condizioni meritevoli di tutela, familiari, di lavoro, di studio o di cura. Nel caso in cui la locazione sia finalizzata alla sublocazione, il canone è determinato ai sensi dell'articolo 32;
c) la locazione a canoni di mercato, nel caso di immobili di pregio, quale modalità alternativa alle previsioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b);
d) la locazione a usi non residenziali, che permetta l'accesso a beni e servizi di interesse per la comunità residente, nel rispetto dei principi di diversificazione funzionale all'interno dei quartieri e di insediamento di attività economiche.'.
NOTE:
23. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi