Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11
Art. 28
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 5/2017)
1. All'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico)(31)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, nonché i divieti emanati dalla protezione civile o da altre autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia