Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 30
(Modifiche agli articoli 3 e 6 e abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 28/2009)
1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)(33) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole 'criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio' sono inserite le seguenti: ', degli interventi per la valorizzazione';
b) dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente: 'Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite, in particolare, agli interventi per la valorizzazione e alle attività di valorizzazione.';
c) l'articolo 4è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 6 le parole 'a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali' sono sostituite dalle seguenti: 'a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali';
e) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'inclusi i casi di revoca e di decadenza del provvedimento autorizzatorio.';
f) al comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite agli interventi di cui al comma 1 e alle correlate attività di valorizzazione.'.
NOTE:
33. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2009, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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