Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 32
1. All'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(35)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
'7 bis. Nelle more dell'individuazione nel programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025.';
7 ter. Nelle more dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e del piano territoriale metropolitano (PTM) e loro varianti che introducono elementi di salvaguardia aggiuntiva di cui all'articolo 16, comma 2 ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024' e la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo periodo del comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r. 26/2003, sono sospesi fino all'approvazione di tale deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2025. La Regione, ricevuta la documentazione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, procede secondo quanto previsto al comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r.26/2003. I criteri di idoneità o di non idoneità alla localizzazione degli impianti di incenerimento e di termovalorizzatori dei rifiuti, derivanti dalla procedura di cui al precedente periodo, si applicano anche ai procedimenti di cui al primo periodo del presente comma.'.
NOTE:
35. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 2007, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi