Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 12

Legge di semplificazione 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23 ;12

Art. 1
(Modifiche agli articoli 37, 42, 44 e 148 della l.r. 6/2010. Inserimento dell’articolo 37 bis nella l.r. 6/2010. Abrogazione degli articoli 35, 36, 39, 40 e 41 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 35 e 36 sono abrogati;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Nuovi mercati all'ingrosso possono essere istituiti con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia, previo parere preventivo vincolante della Giunta regionale.
1 ter. La Giunta regionale esprime il parere sulla base della programmazione regionale di cui all'articolo 4, sentita ANCI e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio e dei produttori agricoli ai sensi della legge 580/1993.';
c) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
'Art. 37 bis
(Ampliamento dei mercati all'ingrosso)
1. I mercati all'ingrosso esistenti possono essere ampliati con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia su iniziativa:
a) dei comuni e delle comunità montane;
b) di consorzi costituiti fra enti locali territoriali;
c) di consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.';
d) gli articoli 39, 40 e 41 sono abrogati;
e) l'alinea del comma 1 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente: 'Con regolamento comunale sono definite le disposizioni riguardanti:';
f) al comma 3 dell'articolo 42 le parole ', nell'osservanza delle direttive di cui al comma 1,' sono soppresse;
g) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 è soppressa;
h) al comma 1 dell'articolo 148 le parole 'in conformità con gli indirizzi del piano,' sono soppresse.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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