Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 12
Legge di semplificazione 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23 ;12
Art. 1
(Modifiche agli articoli 37, 42, 44 e 148 della l.r. 6/2010. Inserimento dell’articolo 37 bis nella l.r. 6/2010. Abrogazione degli articoli 35, 36, 39, 40 e 41 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo il comma 1 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Nuovi mercati all'ingrosso possono essere istituiti con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia, previo parere preventivo vincolante della Giunta regionale.
1 ter. La Giunta regionale esprime il parere sulla base della programmazione regionale di cui all'articolo 4, sentita ANCI e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio e dei produttori agricoli ai sensi della legge 580/1993.';
1 ter. La Giunta regionale esprime il parere sulla base della programmazione regionale di cui all'articolo 4, sentita ANCI e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio e dei produttori agricoli ai sensi della legge 580/1993.';
c) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
'Art. 37 bis
(Ampliamento dei mercati all'ingrosso)
1. I mercati all'ingrosso esistenti possono essere ampliati con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia su iniziativa:
(Ampliamento dei mercati all'ingrosso)
1. I mercati all'ingrosso esistenti possono essere ampliati con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia su iniziativa:
e) l'alinea del comma 1 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente: 'Con regolamento comunale sono definite le disposizioni riguardanti:';
f) al comma 3 dell'articolo 42 le parole ', nell'osservanza delle direttive di cui al comma 1,' sono soppresse;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia