Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 12
Legge di semplificazione 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23 ;12
Art. 2
(Modifiche agli articoli 88 e 89 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 bis dell'articolo 88 è aggiunto il seguente:
'4 ter. Nei casi di modifiche, di cui al comma 3, lettera a), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente, gli obblighi di cui all'articolo 89 possono comunque essere assolti con la dotazione del prodotto idrogeno, fermo restando l'obbligo di dotazione dell'erogatore di elettricità di cui al medesimo articolo.';
b) alla rubrica dell'articolo 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché per la dotazione del prodotto idrogeno';
c) al comma 2 dell'articolo 89, dopo le parole 'GPL, e in aggiunta,' le parole 'nelle aree individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale,' sono soppresse;
e) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 89 è sostituito dal seguente: 'In tal caso l'impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL, se ubicato in un bacino carente di tale prodotto, salvo comprovate impossibilità tecniche verificate, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 87, comma 2, dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti o, in alternativa, può dotarsi del prodotto idrogeno.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia