Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 12
Legge di semplificazione 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23 ;12
Art. 4
(Modifiche agli articoli 6, 14, 18, 21, 26, 29, 38, 39 e 40 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 le parole 'e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla stessa, ai fini della validazione dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)' sono sostituite dalle seguenti: ', nonché alimentazione e aggiornamento del sistema informativo regionale di cui all'articolo 14, comma 3, con i dati relativi alle strutture ricettive, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).';
b) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'4. L'Osservatorio rende disponibili i dati relativi alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere sotto forma di elenco unico regionale suddiviso per tipologia, curandone la pubblicazione sul portale regionale.';
d) al comma 2 dell'articolo 18 le parole: ', con o senza servizio autonomo di cucina,' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Solo gli appartamenti di cui al precedente periodo sono dotati di servizio autonomo di cucina.';
e) al comma 7 dell'articolo 21 le parole 'trasmettono alla Regione, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione' sono sostituite dalle seguenti: 'inseriscono i dati relativi alle strutture ricettive nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 14, comma 3.';
f) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere inserito dal gestore all'interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici.';
g) al comma 2 dell'articolo 29 le parole 'comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'inserito dal gestore all'interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici';
h) al comma 3 dell'articolo 38 le parole ', all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività' sono soppresse;
i) al comma 6 dell'articolo 38 le parole 'alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività' sono sostituite dalle seguenti: 'alla sospensione temporanea e alla cessazione dell'attività';
j) al comma 7 dell'articolo 38 le parole 'cessazione temporanea dell'attività' sono sostituite dalle seguenti: 'sospensione temporanea dell'attività', le parole 'e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'e sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 1.';
k) dopo il comma 7 dell'articolo 38 è inserito il seguente:
'7 bis. Le attività ricettive di cui alla presente legge durante il periodo di interruzione e di sospensione temporanea non possono esercitare alcun tipo di attività avente finalità turistica.';
m) dopo il comma 3 dell'articolo 39 è inserito il seguente:
'3.1. I soggetti che non ottemperano al divieto di svolgere l'attività turistica durante il periodo di interruzione e sospensione temporanea di cui all'articolo 38, comma 7 bis, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia