Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 12

Legge di semplificazione 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23 ;12

Art. 6
(Modifiche agli articoli 19 e 25 bis della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'1. Il provvedimento di adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato, a cura dell'ente gestore, negli albi pretori dei comuni e della Città metropolitana o della provincia territorialmente interessata per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Ferma restando la disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al primo periodo, nell'ambito dell'ente gestore del parco l'autorità competente per la VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che dà anche atto degli esiti della valutazione di incidenza o che, in alternativa, si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 6 bis, della presente legge; il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore del parco, è trasmesso alla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.';
b) al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole 'pianificazione regionale' sono inserite le seguenti: ', anche in relazione agli obiettivi di conservazione naturalistico-ambientale,';
c) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 bis è sostituita dalle seguenti:
'c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale, provinciale e metropolitano, ad eccezione dei casi di cui al comma 6 bis del presente articolo;
c bis) effettua la valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di VIA di competenza regionale;';
d) dopo il comma 6 dell'articolo 25 bis è inserito il seguente:
'6 bis. Gli enti gestori di parchi regionali e naturali effettuano la valutazione di incidenza dei rispettivi piani territoriali di coordinamento e delle relative varianti, di cui agli articoli 17 e 19 bis.'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti di approvazione dei piani dei parchi regionali e naturali, nonché a quelli delle relative varianti, avviati e non ancora adottati dai rispettivi enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le modalità di svolgimento della procedura di VAS, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, ai fini dell'approvazione dei piani, di cui agli articoli 19 e 19 bis della l.r. 86/1983, sono specificate con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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