Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 12

Legge di semplificazione 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23 ;12

Art. 7
(Modifiche agli articoli 17 e 32 della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 11 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
'11 bis. Il PTCP e il PTM possono essere aggiornati annualmente, rispettivamente con deliberazione del consiglio provinciale e del consiglio metropolitano, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL) dell'aggiornamento annuale del piano territoriale regionale (PTR), di cui all'articolo 22, e comunque nel rispetto degli obiettivi programmatici e delle disposizioni del PTR. L'aggiornamento del PTCP o del PTM può comportare adeguamenti conseguenti al rapporto di monitoraggio di piano e l'introduzione di modifiche e integrazioni volte a garantire il coordinamento con altri atti sia della programmazione provinciale o metropolitana, sia della programmazione regionale, statale ed europea, assicurandone la compatibilità. A cura della provincia e della Città metropolitana di Milano viene pubblicato sul BURL l'avviso dell'avvenuto aggiornamento di cui al presente comma. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, la pubblicazione sul BURL è subordinata all'invio alla Regione degli atti del PTCP e del PTM in forma digitale. Il piano aggiornato è depositato presso la segreteria provinciale o metropolitana. Per l'aggiornamento di cui al presente comma non sono richiesti né la valutazione da parte della Regione né il parere della conferenza di cui all'articolo 16, per il PTCP, né quello della conferenza metropolitana integrata di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 32/2015, per il PTM.';
b) il comma 13 dell'articolo 17 è sostituto dal seguente:
'13. Le province e la Città metropolitana di Milano assicurano ampia informazione e diffusione delle varianti introdotte ai sensi dei commi 11 bis e 12.';
c) al comma 14 dell'articolo 17 le parole 'Le varianti al PTCP, diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12' sono sostituite dalle seguenti: 'Le varianti al PTCP e al PTM, diverse da quelle di cui ai commi 11, 11 bis e 12';
d) al primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 32 le parole 'riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile' sono sostituite dalle seguenti: 'riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica, nonché con la normativa edilizia, con quella igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile, nonché riguardo all'appropriatezza degli elementi tecnici e prestazionali inerenti alla qualità del progetto architettonico dell'intervento, ai progetti delle opere di urbanizzazione e di attrezzature per servizi o alla eventuale definizione di un atto d'obbligo o di una convenzione urbanistica'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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