Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 12
Legge di semplificazione 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23 ;12
Art. 8
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 12/2007)
1. All'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 7 ter è inserito il seguente:
'7 quater. Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l'individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 2007, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 9 agosto 2024, suppl. n. 32.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia