Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 14

Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;14

Art. 8
1. All'articolo 61 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 le parole 'da 60,00 euro a 180,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 75,00 euro a 225,00 euro' e le parole 'di 3.000,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'di 3.750,00 euro';
b) al secondo periodo del comma 14 le parole 'la Giunta fissa, con proprio provvedimento' sono sostituite dalle seguenti: 'con decreto del dirigente competente sono fissati';
c) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni di cui al primo e secondo periodo, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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