Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 15

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

(BURL n. 33, suppl. del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;15

Art. 4
(Disciplina per la realizzazione di interventi per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale)
1. A seguito dell'approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali, di cui all'articolo 3, e nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, la Regione e la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata valutano, per i rispettivi profili di competenza, le proposte di piano attuativo, anche in variante al Documento di Piano, riferite agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, sulla base degli esiti della procedura di intesa di co-pianificazione di cui all'articolo 5; tale procedura è attivata a seguito della presentazione della proposta di piano attuativo di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, della l.r. 12/2005. L'intesa di cui al primo periodo è volta, alternativamente, a:
a) consentire la valutazione contestuale della proposta di piano attuativo conforme alle previsioni del PGT;
b) definire, in particolare, le condizioni e le prescrizioni da recepire, secondo i criteri e gli indirizzi regionali, nel piano attuativo in variante al PGT in riferimento alla relativa destinazione logistica, rispetto alle quali effettuare le conseguenti valutazioni di compatibilità, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 9, sul piano adottato dal comune.
2. La procedura per la valutazione effettuata in base agli esiti dell'intesa di co-pianificazione di cui al comma 1 si applica anche ai piani attuativi riferiti agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati, in tutto o in parte, all'esterno degli ambiti territoriali idonei, a seguito della definizione di tali ambiti da parte della provincia e della Città metropolitana di Milano.
3. In caso di interventi riferiti, anche solo in parte, agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale per i quali sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 97 della l.r. 12/2005, istanza di avvio del procedimento allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), o sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, o per progetti localizzati, in tutto o in parte, all'esterno di tali ambiti a seguito della relativa definizione, in sede di conferenza di servizi la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata esprime un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico anche sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3 della presente legge. La Regione esprime un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico per i profili di rispettiva competenza in caso di aree che potrebbero comportare insediamenti logistici con superficie operativa superiore a venti ettari o di insediamenti localizzabili in ambiti territoriali interprovinciali, anche sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al primo periodo. Fermo restando quanto previsto all'articolo 97, comma 3, della l.r. 12/2005, non sono approvati i progetti riferiti a interventi per la realizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità in base ai pareri di cui al presente comma.
4. Riguardo agli interventi logistici per i quali sia stata presentata istanza al SUAP o istanza ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, compresi in piani attuativi approvati a seguito di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo o ai sensi dell'articolo 6, comma 11, gli enti di cui al primo e al secondo periodo del comma 3 verificano, nei casi ivi previsti, unicamente il recepimento di eventuali specifiche prescrizioni rese, per tali interventi, ai fini, rispettivamente, della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione, di cui all'articolo 5, o dell'approvazione dell'accordo di programma di cui allo stesso articolo 6, comma 11.
5. In caso di istanze di avvio del procedimento al SUAP o all'autorità compente ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 per interventi riferiti agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati all'interno degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, i pareri sulla compatibilità riguardo ai profili logistici dell'intervento di cui al comma 3 sono espressi ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della l.r. 12/2005.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di coordinamento tra le procedure per le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle per le successive valutazioni ambientali, nonché, ove necessario, le modalità di coordinamento tra le altre procedure di cui ai precedenti commi.
7. In deroga a quanto stabilito all'articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 12/2005, non è consentito attuare le previsioni stabilite dalla presente legge mediante ricorso al permesso di costruire convenzionato, anche laddove stabilito dal PGT.
8. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai piani attuativi conformi o in variante al piano delle regole.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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