Legge Regionale
8 agosto 2024
, n. 15
Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale
(BURL n. 33, suppl. del 12 Agosto 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;15
Art. 5
(Disciplina dell'intesa di co-pianificazione)
1. Il comune che intende approvare una variante al proprio documento di piano, un piano attuativo in variante al documento di piano o un nuovo documento di piano per destinare una o più aree a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale nei casi di cui all'articolo 15, comma 7 sexies, della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, è tenuto, dopo la pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, a indicare espressamente la rilevanza sovracomunale della destinazione logistica e ad attivare, prima dell'adozione della variante al documento di piano, del piano attuativo in variante al documento di piano o del nuovo documento di piano, la procedura per la stipulazione di un'intesa di co-pianificazione con la Regione e con la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata ai sensi del comma 5; tale procedura può essere attivata anche da più comuni contestualmente interessati per i territori di rispettiva competenza. La procedura di cui al primo periodo si applica anche in caso di presentazione di una proposta di piano attuativo nei casi e ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Ai fini dell'attivazione e dello svolgimento della procedura di cui al comma 1, il comune può avvalersi del supporto della provincia o della Città metropolitana di Milano.
3. La procedura di cui al comma 1è attivata dal comune che, contestualmente, invia agli enti e ai soggetti di cui ai commi 5 e 6:
a) un documento descrittivo e motivato, avente ad oggetto la previsione urbanistica che intende adottare, recante l'indicazione puntuale dell'area o delle aree destinabili ad attività di logistica di rilevanza sovracomunale. In caso di piano attuativo il comune invia la relativa proposta presentata che, ove introduca una variante al documento di piano in riferimento alla relativa destinazione logistica, è corredata anche dal documento descrittivo e motivato di cui al primo periodo;
4. Nel corso della riunione o delle riunioni successive alla prima, ove necessarie, il comune può impegnarsi a modificare il documento di cui al comma 3, lettera a), laddove tale modifica risulti funzionale a conseguire l'intesa. La previsione di cui al primo periodo si applica anche nei casi di presentazione di proposte di piani attuativi, salva disponibilità del proponente, per quanto di competenza, per piani di iniziativa privata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/2005, per la relativa adozione.
5. Alla riunione convocata e gestita dal comune ai sensi della lettera b) del comma 3 partecipano:
6. Il comune invita alla riunione di cui al comma 5, con ruolo consultivo, i rappresentanti dei comuni limitrofi e di quelli comunque territorialmente interessati, nonché i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle imprese del settore. Nel caso in cui la proposta per l'adozione di un piano attuativo sia d'iniziativa privata, il comune può invitare anche il proponente.
7. Gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 valutano le indicazioni contenute nel documento comunale di cui al comma 3, lettera a) o nella proposta di piano attuativo presentata rispetto, in particolare, ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e alle previsioni del PTCP o del PTM, e segnalano, se del caso, le prescrizioni da recepire ai fini dell'adozione della variante o del nuovo documento di piano, anche laddove il piano attuativo introduca tale variante. In caso di proposta di piano attuativo conforme al PGT, gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 valutano la proposta rispetto, in particolare, ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e alle previsioni del PTCP o del PTM, ai fini dell'adozione comunale del piano attuativo.
8. L'intesa di co-pianificazione non può essere sottoscritta in caso di valutazione negativa espressa da almeno uno degli enti di cui al comma 7.
9. A seguito della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione la Regione, la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata valutano la compatibilità di quanto adottato dal comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 12/2005, sulla base degli esiti di tale intesa.
10. Le modalità di svolgimento della procedura per l'intesa di co-pianificazione di cui al presente articolo e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto di tale procedura, in particolare rispetto alla partecipazione alle riunioni e alle valutazioni assunte ai fini dell'eventuale sottoscrizione dell'intesa, sono specificati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. Non si ricorre alla procedura per l'intesa di co-pianificazione in caso di presentazione di piani attuativi, anche in variante, riferiti a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati all'interno degli ambiti territoriali idonei. Qualora un piano attuativo introduca una variante riferita alla destinazione logistica ai sensi del primo periodo, la relativa valutazione di compatibilitàè effettuata dopo l'adozione ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005; per i piani attuativi che riguardano aree dismesse, da rigenerare o da bonificare, il termine per la valutazione di compatibilità, di cui al presente periodo, è ridotto di un terzo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia