Legge Regionale 30 dicembre 2024 , n. 21

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;21

Art. 3
1. All'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 93 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le disposizioni sulla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente comma si applicano anche ai fini del rilascio di permessi di ricerca prodromici all'assegnazione delle concessioni minerarie di cui al primo periodo.';
b) dopo il comma 93 bis sono inseriti i seguenti:
'93 ter. Nel caso in cui la Regione si avvalga di soggetti esterni a supporto della valutazione delle istanze presentate nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio e il rinnovo delle concessioni e per il rilascio dei permessi di ricerca di cui al comma 93 bis, ad essi spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza pari a 200,00 euro, nonché l'eventuale rimborso delle spese. La copertura finanziaria della spesa di cui al primo periodo è assicurata dagli oneri istruttori a carico dei soggetti partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, di cui al presente comma, ai sensi del secondo periodo del comma 93 bis.
93 quater. La garanzia finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati), in relazione alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca di cui al comma 93 bis del presente articolo, è prestata sia a favore della Regione, in qualità di autorità concedente e competente in materia di polizia mineraria, sia a favore del comune o dei comuni in cui si svolgono i lavori minerari o le attività di ricerca, per quanto riguarda gli interventi necessari alla messa in sicurezza al termine dell'attività di coltivazione o di ricerca e gli obblighi relativi al riassetto ambientale delle aree. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025', definisce i requisiti delle garanzie di cui al presente comma, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo di tali garanzie, da determinare in base ai volumi e alla durata di ciascuna concessione o di ciascun permesso di ricerca, nonché in base al costo degli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il riassetto ambientale.'.
2. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 93 ter, della l.r. 1/2000, di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede per euro 2.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027 con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2025-2027.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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