Legge Regionale
30 dicembre 2024
, n. 21
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;21
Art. 4
(Disciplina delle modalità di selezione dei componenti delle commissioni ispettive relative agli stabilimenti di soglia inferiore di cui agli articoli 7 e 27 del d.lgs. 105/2015)
1. I componenti delle commissioni per le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione del rischio di incidente rilevante degli stabilimenti di soglia inferiore, di cui agli articoli 7 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), sono scelti tra i dirigenti e i funzionari tecnici in servizio presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, su indicazione degli stessi enti previa stipulazione di una convenzione triennale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 105/2015.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità di programmazione e di svolgimento delle ispezioni di competenza regionale, la composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione delle ispezioni di cui all'articolo 27 del d.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore e i criteri di trasferimento degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori alla Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legislativo, in funzione dell'attività ispettiva svolta.
3. Anche al fine di garantire l'intervallo di tempo intercorrente tra due ispezioni consecutive presso lo stesso stabilimento, secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 4, del d.lgs. 105/2015, la Regione, fermo restando il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia di cui al comma 1, può individuare soggetti idonei, in aggiunta a quelli scelti ai sensi del comma 1, per istituire ulteriori commissioni ispettive e per consentire l'ispezione di un maggior numero di stabilimenti. A tal fine, la Giunta regionale dispone una manifestazione di interesse con invito, ai dirigenti e ai funzionari in servizio presso gli enti di cui al punto 7.1 e in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 dell'Allegato H del d.lgs. 105/2015, a presentare la propria candidatura per consentire la formazione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni ispettive di cui al presente comma.
4. Le candidature ritenute idonee all'esito della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 3 compongono un elenco dal quale la Regione può selezionare, in base alle esigenze individuate nel piano regionale di ispezioni, di cui all'articolo 27, comma 3, del d.lgs. 105/2015, i soggetti destinati a comporre commissioni per le ispezioni in aggiunta a quelle composte ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le commissioni ispettive composte all'esito della procedura di cui al comma 4 sono costituite da componenti effettivi in numero da due a tre, in relazione alla complessità dello stabilimento e alle esigenze di multidisciplinarietà, oltre ad eventuali uditori in numero non superiore a tre.
6. A ciascuno dei componenti effettivi delle commissioni ispettive di cui al comma 5 spetta un compenso per lo svolgimento dell'attività ispettiva, effettuata nel rispetto dei punti 5 e 6 dell'Allegato H del d.lgs. 105/2015, pari ad una quota delle somme derivanti dagli oneri ispettivi versati dallo stabilimento ispezionato ai sensi del d.lgs. 105/2015. Agli uditori non spetta alcun compenso.
7. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i criteri di dettaglio per la composizione dell'elenco di cui al comma 4, le modalità di selezione dall'elenco, di designazione e conferimento dell'incarico nelle commissioni ispettive di cui al comma 5, la percentuale di quota spettante a titolo di compenso agli ispettori di cui al comma 6, assicurando che siano garantite professionalità, imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di interessi.
8. Alle spese per i trasferimenti di cui al comma 2 e per i compensi di cui al comma 6, quantificate in euro 315.011,00 annui, si provvede con le risorse allocate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 8 'Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2025-2027, la cui copertura finanziaria è assicurata, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs.118/2011, attraverso i corrispondenti introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 0200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti', derivanti dagli oneri a carico dei gestori degli impianti soggetti a ispezione, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'Allegato I del d.lgs. 105/2015 che devono coprire il costo effettivo del servizio reso, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dello stesso d.lgs. 105/2015, stanziate in apposita voce del Titolo III delle entrate del bilancio di previsione 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia