Legge Regionale
30 dicembre 2024
, n. 21
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;21
Art. 6
(Modifica all’articolo 66 della l.r. 20/2008)
1. All'articolo 66 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
'12 bis. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.
12 ter. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate costituiscono economie di bilancio per il Consiglio regionale.'.
12 ter. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate costituiscono economie di bilancio per il Consiglio regionale.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia