Legge Regionale 30 dicembre 2024 , n. 21

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;21

Art. 7
(Introduzione dell’articolo 8 quater nella l.r. 19/2007)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(6)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 8 ter è inserito il seguente:
'Art. 8 quater
(Internazionalizzazione dell'offerta formativa)
1. Al fine di consolidare la competitività del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e del sistema di istruzione tecnologica superiore (ITS) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), nonché di promuovere le competenze professionali degli studenti in linea con le esigenze del mercato del lavoro e la crescita professionale del personale docente, la Regione promuove e sostiene la realizzazione e lo sviluppo di percorsi formativi al di fuori del territorio nazionale. In particolare, promuove lo sviluppo di progetti e iniziative volti all'internazionalizzazione dei percorsi formativi attraverso la partecipazione a programmi formativi internazionali, la realizzazione di progetti transnazionali e la stipula di accordi con i ministeri competenti e altri enti istituzionali nazionali ed esteri.
2. La Regione promuove e partecipa, inoltre, alla stipula di accordi con istituzioni educative e professionali estere, aziende, organizzazioni internazionali e soggetti privati, al fine di sviluppare sinergie e partenariati che possano agevolare l'accesso a percorsi formativi di qualità, consentendo agli studenti esperienze di apprendimento e di lavoro in contesti internazionali.
3. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di valutazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti destinati al perseguimento della finalità di cui al medesimo comma nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) rispondenza al fabbisogno del sistema economico lombardo;
b) rafforzamento dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale e di istruzione tecnica superiore;
c) scambio di competenze professionali di livello internazionale.'.
2. Per l'attuazione dell'articolo 8 quater della l.r. 19/2007, come introdotto dal presente articolo, è prevista rispettivamente per il sistema regionale di istruzione e formazione professionale la spesa di euro 700.000,00 nel 2025, di euro 1.300.000,00 nel 2026 e di euro 2.000.000,00 nel 2027, cui si fa fronte per corrispondenti importi ed esercizi finanziari con le risorse della missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 2 'Altri ordini di istruzione non universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2025-2027, e per il sistema di Istruzione tecnologica superiore (ITS) la spesa di euro 300.000,00 nel 2025, di euro 600.000,00 nel 2026 e di euro 900.000,00 nel 2027, cui si fa fronte per corrispondenti importi ed esercizi finanziari con le risorse della missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 5 'Istruzione tecnica superiore' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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