Legge Regionale 29 aprile 2025 , n. 5

Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia

(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-29;5

Art. 2
(Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche mediante concessione di contributi:
a) promuove la conoscenza, la diffusione, l'insegnamento e la pratica della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare, con particolare attenzione al repertorio musicale popolare e amatoriale lombardo;
b) sostiene attività di ricerca di partiture, compositori, documenti e testi ai fini della conoscenza del repertorio storico delle bande musicali, dei cori, delle fanfare, dei gruppi folk e strumentali, nonché dei loro più importanti esponenti;
c) promuove e sostiene iniziative musicali bandistiche, corali, strumentali e folkloristiche di rilevante interesse artistico, storico ed etnomusicologico;
d) sostiene progetti di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e folkloristico realizzati dalle istituzioni scolastiche anche finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del repertorio musicale popolare e amatoriale lombardo;
e) incentiva la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale e folkloristico, nonché della danza popolare;
f) promuove iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori, fatto salvo il divieto di cumulo con altri contributi regionali;
g) promuove il censimento, il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico-musicale e delle danze popolari, anche attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione, registrazione e conservazione, nonché di promozione e raccolta di nuovi repertori;
h) istituisce una piattaforma digitale di conservazione delle registrazioni e delle trascrizioni delle composizioni musicali tradizionali, folkloristiche e delle danze popolari, di rilievo storico artistico per la cultura lombarda, anche attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS) di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo) o in collaborazione con altri analoghi istituti o soggetti pubblici;
i) sostiene le bande musicali, i cori, le fanfare e i gruppi strumentali e folk per:
1) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e di allestimenti, fissi e mobili, di strumenti musicali, di partiture, di divise e di abiti tradizionali funzionali all'esercizio dell'attività;
2) il recupero e il restauro di materiali storici tra cui strumenti musicali, spartiti, documenti archivistici, abiti tradizionali e altri beni mobili delle bande musicali, cori, fanfare e gruppi strumentali e folk, ai fini della loro conservazione e fruizione anche in iniziative espositive;
3) il recupero e la fruizione di spazi destinati alle prove, per favorire l'aggregazione sociale;
4) la produzione di musica originale con destinazione amatoriale;
5) i costi relativi al trasporto e all'ospitalità dei complessi bandistici, corali, delle fanfare, e dei gruppi strumentali e folk per favorire spettacoli a livello regionale ed extra-regionale;
6) le attività di formazione musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e folkloristico, nonché di aggiornamento e qualificazione professionale dei relativi direttori, degli esecutori e dei trascrittori, fatto salvo il divieto di cumulo con altri contributi regionali;
7) l'istituzione di un museo diffuso e integrato delle bande musicali, dei cori, delle fanfare e dei gruppi strumentali e folk per lo sviluppo e la promozione delle attività di cui alle lettere precedenti.
2. Sono beneficiari degli interventi di cui al comma 1 i comuni, i complessi amatoriali bandistici e corali e i gruppi strumentali e folk con sede nel territorio regionale, legalmente costituiti da almeno due anni nella forma di associazione o fondazione senza finalità di lucro e che abbiano svolto attività da almeno due anni, nonché le fanfare facenti parte di associazioni d'arma legalmente costituite con sede nel territorio regionale che abbiano svolto attività senza finalità di lucro da almeno due anni. Sono altresì destinatari dei contributi di cui al comma 1 i sodalizi che si occupano in misura prevalente del repertorio musicale popolare e amatoriale lombardo, nonché gli enti, le associazioni e le istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali connesse al mondo della musica amatoriale bandistica, corale, strumentale e folkloristica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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