Legge Regionale
30 maggio 2025
, n. 7
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7
Art. 3
(Modifiche agli articoli 28, 33 e 34 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
'6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti gli indici di densità venatoria minima, la struttura regionale competente calcola ogni cinque anni, con decreto dirigenziale, sulla base dei dati censuari, gli indici di densità venatoria massima regionali relativi agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia, derivanti dal rapporto fra il numero complessivo dei cacciatori, compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e l'estensione del territorio agro-silvo-pastorale regionale.';
b) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 28 le parole 'degli indici di densità di cui al comma precedente' sono sostituite dalle seguenti: 'del numero minimo stabilito dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), e possono ammetterne sino al raggiungimento del numero massimo stabilito ai sensi del medesimo articolo, fermi restando i diritti dei residenti e alla permanenza associativa, nonché quanto previsto dall'articolo 33';
d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente:
'c) determinano con decreto del dirigente competente ogni cinque anni, in base all'intervallo di valori che si ricava dall'applicazione degli indici di densità venatoria statali e di quelli regionali di cui all'articolo 28, comma 6, fatta salva la precisazione di cui al comma 1 bis, il numero minimo e il numero massimo di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, tenuto conto della media dei tesserini rilasciati nel quinquennio precedente;';
e) dopo il comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. Ai fini della determinazione del numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia si applicano i soli indici di densità venatoria statali qualora gli indici di densità venatoria regionali comportino una maggiore pressione venatoria.
1 ter. Per definire l'estensione del territorio utile alla caccia ai fini della determinazione di cui al comma 1, lettera c), le zone di rifugio e ambientamento di cui all'articolo 31, comma 2 quater, sono detratte in misura pari al settantacinque per cento della loro superficie.'.
1 ter. Per definire l'estensione del territorio utile alla caccia ai fini della determinazione di cui al comma 1, lettera c), le zone di rifugio e ambientamento di cui all'articolo 31, comma 2 quater, sono detratte in misura pari al settantacinque per cento della loro superficie.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia