Legge Regionale 
   6 giugno 2025 
  , n. 8
  
Legge di semplificazione 2025
(BURL n. 24 suppl. del 10 Giugno 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-06-06;8
Art. 6
    (Modifiche agli articoli 4 e 9 della l.r. 13/2021)
    
      
      
      1.  Alla legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 (Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2 dell'articolo 4 le parole 'L'esercizio delle attività' sono sostituite dalle seguenti: 'L'avvio delle attività' e la parola 'l'apertura' è sostituita dalle seguenti: 'il subingresso';
b)  l'articolo 9 è sostituito dal seguente: 
'Art. 9
(Fiere e altre manifestazioni pubbliche)
1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in occasione di fiere o altri eventi pubblici è soggetto a presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) per i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi osservano quanto previsto dal medesimo articolo 10 del d.lgs. 206/2007 per quanto applicabile.'.
(Fiere e altre manifestazioni pubbliche)
1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in occasione di fiere o altri eventi pubblici è soggetto a presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) per i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi osservano quanto previsto dal medesimo articolo 10 del d.lgs. 206/2007 per quanto applicabile.'.
NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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