Legge Regionale 29 dicembre 2025 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19

Art. 2
1. All'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. In mancanza dei piani di indirizzo forestale, non è altresì dovuta la compensazione forestale per gli interventi di recupero agronomico, in montagna o in collina, tramite eliminazione della colonizzazione boschiva autorizzati su richiesta di imprenditori agricoli, a condizione che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio dell'autorizzazione, la colonizzazione sia in atto da non oltre trent'anni;
b) la superficie boscata interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale, non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità o non sia stata classificata con funzione di protezione diretta di abitati, beni o infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);
c) le attività agricole o pastorali non cessino prima che siano trascorsi almeno trent'anni dal rilascio dell'autorizzazione;
d) non sia prevista la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) strettamente connesse all'attività agricola ripristinata.

6 ter. Cessata l'attività agricola prima del termine di cui al comma 6 bis, lettera c), l'area è assimilata a bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), con conseguente obbligo di sostenere gli oneri del rimboschimento.';
b) all'alinea del comma 8 dopo le parole 'esigenze di tutela di cui al comma 2' sono inserite le seguenti: 'e in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 ottobre 2020 (Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco)';
c) i commi 8 bis e 8 ter sono abrogati.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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