Legge Regionale
29 dicembre 2025
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19
Art. 5
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 19/2017)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti)(4)è inserito il seguente:
'3 bis. Fatto salvo l'obbligo di annotare i capi abbattuti sul tesserino venatorio, i soggetti che svolgono attività di prelievo venatorio e controllo del cinghiale devono utilizzare l'applicativo gestionale reso disponibile dalla Regione per l'annotazione sia dei capi abbattuti sia di quelli rinvenuti morti. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo comporta l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 51, comma 1, della l.r. 26/1993. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione per la durata dello stato di emergenza legato al virus peste suina africana.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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