Legge Regionale
29 dicembre 2025
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19
Art. 7
(Modifiche agli articoli 26 e 34 della l.r. 19/2007)
1. All'articolo 26 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Modalità e criteri per l'accreditamento, sospensione, revoca e commissariamento';
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. In caso di accertamento, da parte della direzione generale competente in materia di formazione, della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'accreditamento o di carenze nell'erogazione di livelli essenziali delle prestazioni e comunque degli standard previsti dal sistema di accreditamento, nonché in caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative e contabili, anche a seguito di violazione di leggi o regolamenti, con particolare riguardo all'utilizzo improprio di risorse pubbliche, all'omessa vigilanza dell'organismo di valutazione sull'operato dell'ente e alla mancata trasparenza dei bilanci, la medesima direzione generale, nel rispetto del principio di proporzionalità, contesta formalmente all'ente le violazioni riscontrate, assegnando un termine per eventuali controdeduzioni. Qualora, anche alla luce del contraddittorio instaurato con l'ente, emerga che le irregolarità riscontrate non sono di gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'amministrazione regionale e il soggetto accreditato, la direzione generale competente procede alla sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per non più di ulteriori centottanta giorni, fatta salva la conclusione, da parte dell'ente, delle attività formative in corso di svolgimento. Nel provvedimento di sospensione la medesima direzione fornisce indicazioni sulle azioni da intraprendere per mantenere i requisiti richiesti per l'accreditamento e sanare le irregolarità riscontrate. Decorso inutilmente il periodo di sospensione, si procede alla revoca dell'accreditamento.
2 ter. Si procede immediatamente alla revoca dell'accreditamento nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano sanabili e compromettano il rapporto di fiducia tra l'amministrazione regionale e il soggetto accreditato. Nel valutare la sanabilità delle irregolarità riscontrate, la direzione generale competente tiene conto di eventuali azioni intraprese autonomamente dall'ente per mantenere l'accreditamento, nonché di eventuali rilevanti cambiamenti nella compagine sociale, nello statuto o negli organi di gestione, vigilanza e controllo interno.
2 quater. Nei casi di revoca è fatta salva la conclusione da parte dell'ente delle attività formative in corso di svolgimento limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per la riassegnazione di tali attività ad altro ente accreditato, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 quinquies.
2 quinquies. Nei casi in cui il provvedimento di revoca dell'accreditamento riguardi enti iscritti alla sezione A dell'albo o enti iscritti alla sezione B che erogano percorsi abilitanti, regolamentati a livello nazionale o regionale o afferenti al quadro regionale degli standard professionali e non vi siano le condizioni per assicurare la conclusione delle attività formative in corso, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario ad assicurare la conclusione delle suddette attività e la relativa regolarità amministrativa e contabile. Il commissario è nominato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto presso la direzione generale competente in materia di formazione. Possono avanzare richiesta di iscrizione le persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti; b) svolgimento per almeno tre anni del ruolo di direttore di un ente accreditato ai sensi della presente legge. Al commissario spetta un compenso determinato in misura non superiore a euro 60.000,00 annui, al lordo di oneri riflessi, ritenute fiscali e di IVA se dovuta. Il compenso è corrisposto al commissario da parte dell'ente destinatario del provvedimento di revoca; qualora non sia in grado di farvi fronte, gli oneri finanziari sono sostenuti dalla Regione con diritto di rivalsa sull'ente medesimo.
2 sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2026', la Giunta regionale definisce le modalità di selezione del commissario, con particolare riguardo alle disposizioni volte ad evitare situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, nonché ogni altro aspetto attinente alla tenuta dell'elenco.
2 septies. La sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché l'eventuale nomina del commissario, sono disposte con decreto dirigenziale, che definisce anche le specifiche funzioni dello stesso commissario e l'entità del compenso nell'ipotesi ed entro la misura massima di cui al comma 2 quinquies.'.
2 ter. Si procede immediatamente alla revoca dell'accreditamento nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano sanabili e compromettano il rapporto di fiducia tra l'amministrazione regionale e il soggetto accreditato. Nel valutare la sanabilità delle irregolarità riscontrate, la direzione generale competente tiene conto di eventuali azioni intraprese autonomamente dall'ente per mantenere l'accreditamento, nonché di eventuali rilevanti cambiamenti nella compagine sociale, nello statuto o negli organi di gestione, vigilanza e controllo interno.
2 quater. Nei casi di revoca è fatta salva la conclusione da parte dell'ente delle attività formative in corso di svolgimento limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per la riassegnazione di tali attività ad altro ente accreditato, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 quinquies.
2 quinquies. Nei casi in cui il provvedimento di revoca dell'accreditamento riguardi enti iscritti alla sezione A dell'albo o enti iscritti alla sezione B che erogano percorsi abilitanti, regolamentati a livello nazionale o regionale o afferenti al quadro regionale degli standard professionali e non vi siano le condizioni per assicurare la conclusione delle attività formative in corso, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario ad assicurare la conclusione delle suddette attività e la relativa regolarità amministrativa e contabile. Il commissario è nominato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto presso la direzione generale competente in materia di formazione. Possono avanzare richiesta di iscrizione le persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti; b) svolgimento per almeno tre anni del ruolo di direttore di un ente accreditato ai sensi della presente legge. Al commissario spetta un compenso determinato in misura non superiore a euro 60.000,00 annui, al lordo di oneri riflessi, ritenute fiscali e di IVA se dovuta. Il compenso è corrisposto al commissario da parte dell'ente destinatario del provvedimento di revoca; qualora non sia in grado di farvi fronte, gli oneri finanziari sono sostenuti dalla Regione con diritto di rivalsa sull'ente medesimo.
2 sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2026', la Giunta regionale definisce le modalità di selezione del commissario, con particolare riguardo alle disposizioni volte ad evitare situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, nonché ogni altro aspetto attinente alla tenuta dell'elenco.
2 septies. La sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché l'eventuale nomina del commissario, sono disposte con decreto dirigenziale, che definisce anche le specifiche funzioni dello stesso commissario e l'entità del compenso nell'ipotesi ed entro la misura massima di cui al comma 2 quinquies.'.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della l.r. 19/2007(6)è aggiunto il seguente:
'13 bis. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione del comma 2 quinquies dell'articolo 19, previste in euro 300.000 annui per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con le risorse allocate alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 2 'Altri ordini di Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese di bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028, si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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