Legge Regionale
29 dicembre 2025
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19
Art. 15
(Rimessione in termini per il completamento di interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana in relazione alle strategie dei comuni lombardi ai sensi della l.r. 9/2020)
1. I comuni o loro forme aggregative già beneficiari dei contributi finanziati, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), con il bando denominato 'Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana' di cui al decreto del dirigente di unità organizzativa del 15 gennaio 2021, n. 245, e decaduti dal beneficio entro la data di entrata in vigore del presente articolo, sono rimessi in termini, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), ai fini della conclusione dei lavori e della presentazione del correlato certificato di regolare esecuzione o, se previsto, di collaudo entro il 30 aprile 2026, purché siano stati avviati i lavori entro il 15 maggio 2024.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai comuni o loro forme aggregative già destinatari dei contributi finanziati con il citato bando e beneficiari di precedenti proroghe la scadenza delle quali risulti anteriore al termine del 30 aprile 2026.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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