Legge Regionale
29 gennaio 2026
, n. 2
Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)
(BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-01-29; 2
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o al mezzo di trasporto utilizzato per lo svolgimento di servizi di mobilità condivisa';
b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole 'migliorare la qualità del servizio in termini di' è inserita la seguente: 'sicurezza' e dopo le parole 'tecnologie innovative' sono inserite le seguenti: 'e integrate';
c) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole 'bigliettazione elettronica,' sono inserite le seguenti: 'e sistemi innovativi anche digitali,' e dopo le parole 'l'evasione tariffaria' sono aggiunte le seguenti: 'e promuovere accordi di integrazione tariffaria coinvolgendo operatori che offrono servizi di mobilità condivisa';
d) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 le parole 'la lettura' sono sostituite dalle seguenti: 'la conoscenza da parte dell'utenza', dopo le parole 'opportuni strumenti' è inserita la seguente: 'innovativi' e dopo le parole 'consultazione integrata' sono inserite le seguenti: 'e in tempo reale';
e) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole 'e l'economicità' sono inserite le seguenti: 'e la sostenibilità ambientale';
f) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 le parole 'e la promozione del mobility manager aziendale e d'area' sono sostituite dalle seguenti: 'attivando altresì misure e forme di sovvenzioni, contributi, sussidi, agevolazioni o attribuzione di vantaggi economici per l'utilizzo di servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale, a persone fisiche che utilizzano titoli di viaggio integrati regionali e locali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché promuovere misure di riduzione della domanda di mobilità e incentivare i cambiamenti comportamentali di persone e aziende anche attraverso il coinvolgimento, mediante appositi tavoli di coordinamento e di confronto, delle figure dei mobility manager aziendali e d'area';
g) dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 è inserita la seguente:
'i bis) favorire la ricerca di soluzioni innovative, anche tecnologiche, in grado di rispondere alle sfide sociali e ambientali, producendo valore economico, coinvolgendo e favorendo il dialogo tra i settori della ricerca, dell'industria, della pubblica amministrazione e della società civile;';
h) dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente:
'j bis) promuovere accordi e collaborazioni con i Cantoni Svizzeri e le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'integrazione ed armonizzazione delle politiche di mobilità locale che riguardino gli spostamenti delle persone tra i suddetti territori.';
i) dopo il comma 2 dell'articolo 2è inserito il seguente:
'2 bis. I servizi di cui al comma 1, lettera a) si classificano in:
b) servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di cui alla lettera a) svolti in modalità automobilistica a carattere temporaneo resi necessari dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'c bis) servizi automobilistici interurbani di rango regionale, intesi come servizi interurbani primari che completano in modo integrato la rete fondamentale dell'offerta di trasporto pubblico di livello regionale, caratterizzati da frequenza costante, svolti su percorsi insistenti sulle principali direttrici viarie.';
k) alla lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e delle idrovie collegate';
l) dopo la lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'c ter) i servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 bis.';
n) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'a) coordina l'attuazione della presente legge anche mediante l'emanazione di specifiche direttive vincolanti e linee guida per il coordinamento del trasporto pubblico regionale e locale, individuando il servizio ferroviario quale asse portante di tutto il trasporto pubblico regionale e locale. Al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione e delle funzioni fondamentali spettanti agli enti locali, le direttive vincolanti sono adottate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, comma 14 bis;';
o) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 le parole 'dei servizi ferroviari' sono sostituite dalle seguenti: 'del trasporto pubblico regionale' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'con particolare riguardo al coordinamento, l'integrazione e l'intermodalità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante specifiche direttive vincolanti e linee guida, per assicurare agli utenti pari condizioni di qualità, fruibilità, accessibilità dei servizi e politiche tariffarie congrue con i servizi erogati nei diversi bacini';
p) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'c) approva, con deliberazioni della Giunta regionale, direttive vincolanti, linee guida e indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino, lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, controllo e informazione all'utenza, sviluppata mediante l'adozione di un sistema coordinato e standard minimi uniformi a livello regionale;';
q) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
'c bis) promuove la costituzione di tavoli di lavoro con i Cantoni Svizzeri, le Regioni confinanti e le province autonome di Trento e Bolzano, per coordinare le rispettive politiche di trasporto pubblico locale, nonché la mobilità in generale che coinvolge gli spostamenti delle persone nelle suddette aree;';
r) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole 'sviluppo coordinato' sono inserite le seguenti: 'e qualitativo';
s) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'g) definisce le politiche tariffarie, i titoli tariffari integrati di livello regionale, ivi compreso lo sviluppo e i requisiti dei relativi supporti tecnologici, anche mediante lo svolgimento di rilevazioni e indagini a fini statistici tra gli utenti del trasporto pubblico regionale e locale sui titoli di viaggio integrati regionali nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali e disciplina, anche mediante regolamenti, il sistema tariffario integrato regionale;';
t) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'h) promuove lo sviluppo della navigazione sui navigli e sulle idrovie collegate, ponendosi come obiettivo qualificante la valorizzazione delle vie navigabili e il ripristino della navigabilità;';
u) dopo la lettera h del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
'h bis) promuove altresì tutte le forme di navigazione sul Po, fiumi e canali navigabili lombardi a favore della valorizzazione di iniziative turistiche;';
w) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', anche mediante sistemi integrati e innovativi, per migliorare l'accessibilità e l'integrazione fra i diversi sistemi di mobilità, con particolare riferimento ai principali centri e nodi di interscambio';
x) dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
'o bis) realizza, gestisce e coordina piattaforme digitali a supporto del sistema tariffario regionale stesso;';
y) alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 3 le parole 'il programma' sono sostituite dalle seguenti: 'la programmazione';
z) alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', anche al fine di aumentarne la competitività rispetto al trasporto privato. Promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo di trasporti più sostenibili e al ricorso alla mobilità attiva, a beneficio dell'ambiente e della salute';
aa) dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti:
'r bis) definisce standard minimi qualitativi per le infrastrutture per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) e comma 3, lettera c bis), in coerenza con la disciplina vigente e relativa in particolare agli aspetti di accessibilità, qualità e informazione all'utenza;
r ter) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento per gli interventi riguardanti nodi e centri di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale;
r quater) disciplina i criteri di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.';
r ter) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento per gli interventi riguardanti nodi e centri di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale;
r quater) disciplina i criteri di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.';
bb) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole 'assegna ed eroga' sono inserite le seguenti: 'alla Città metropolitana di Milano,';
cc) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 dopo la parola 'regolamentazione' sono inserite le seguenti: 'della navigazione';
dd) alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole 'navigli lombardi' sono inserite le seguenti: 'e delle idrovie collegate';
ee) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché forme di mobilità aerea innovativa';
gg) alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia';
hh) alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 le parole 'anche mediante regolamenti' sono sostituite dalle seguenti: 'con delibera';
ii) alla rubrica dell'articolo 4 dopo la parola 'province' sono inserite le seguenti: 'e della Città metropolitana di Milano';
jj) al comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola 'province' sono inserite le seguenti: 'e la Città metropolitana di Milano';
kk) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 è inserita la seguente:
'a bis) la programmazione, nel rispetto delle direttive regionali, di cui al comma 2 bis) dell'articolo 11, la regolamentazione e il controllo dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c bis). Qualora i servizi siano svolti nel territorio di più province la competenza spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia sul cui territorio sono svolte le maggiori percorrenze in termini di bus*km;';
ll) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 è così sostituita:
'd) l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere a), a bis), b) e c); qualora l'affidamento riguardi servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la competenza spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;';
mm) alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole 'la competenza spetta' sono inserite le seguenti: 'alla Città metropolitana di Milano o';
nn) la lettera j) del comma 2 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
'j) l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza e dei requisiti qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti, nel rispetto degli standard minimi qualitativi definiti dalla Regione; l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e le persone con disabilità nel rispetto degli standard qualitativi minimi regionali, nonché l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati a chiamata, nonché dei servizi automobilistici di cui all'articolo 2, comma 4, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;';
oo) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 dopo le parole 'la competenza spetta' sono inserite le seguenti: 'alla Città metropolitana di Milano o';
qq) dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 sono inserite le seguenti:
a bis) il monitoraggio delle licenze del servizio taxi e delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 quinquies;
a ter) la ricezione delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per l'esercizio dell'attività di trasporto non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, di cui all'articolo 5 della legge 218/2003 'Disciplina dell'attività di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente' e il conseguente esercizio dei poteri di verifica, di controllo e di eventuale inibizione di tale attività;
a quater) la gestione e l'aggiornamento delle sezioni provinciali del registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 218/2003;';
a bis) il monitoraggio delle licenze del servizio taxi e delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 quinquies;
a ter) la ricezione delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per l'esercizio dell'attività di trasporto non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, di cui all'articolo 5 della legge 218/2003 'Disciplina dell'attività di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente' e il conseguente esercizio dei poteri di verifica, di controllo e di eventuale inibizione di tale attività;
a quater) la gestione e l'aggiornamento delle sezioni provinciali del registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 218/2003;';
rr) al comma 6 dell'articolo 4 dopo le parole 'alle province' sono inserite le seguenti: 'ed alla Città metropolitana di Milano';
ss) al comma 7 dell'articolo 4 dopo le parole 'Le province' sono inserite le seguenti: 'e la Città metropolitana di Milano';
tt) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
'2 bis. I comuni possono avvalersi della collaborazione delle Comunità montane di cui fanno parte, per la redazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico per il territorio di competenza.';
uu) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
'i) l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, e dei requisiti qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti, nel rispetto degli standard minimi qualitativi definiti dalla Regione; l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e le persone con disabilità, nel rispetto degli standard qualitativi minimi regionali, nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;';
vv) alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole 'lo sviluppo' sono inserite le seguenti: 'e la promozione' e dopo le parole 'trasporto pubblico' sono aggiunte, le seguenti: 'anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione al tema della mobilità sostenibile, attiva e integrata';
ww) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
'a) l'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei piani urbani del traffico da redigersi in raccordo e coordinamento con la programmazione regionale e con i programmi di bacino limitatamente ai piani urbani della mobilità sostenibile, e previo parere favorevole, da parte delle Agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza;';
xx) al comma 7 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché l'esercizio delle funzioni relative al trasporto scolastico, ferme restando le competenze stabilite dalle norme nazionali e regionali';
yy) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'2. Le Agenzie di cui al comma 3 possono adottare una deliberazione assembleare che propone l'aggregazione motivata tra diversi bacini; la Giunta regionale valuta le motivazioni e approva o respinge motivatamente la proposta entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione delle agenzie.';
zz) dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente: 'Le risorse umane messe a disposizione dagli enti partecipanti devono essere adeguatamente qualificate e, in caso di carenza in organico, sono selezionate dai medesimi enti partecipanti, secondo le disposizioni vigenti in materia di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni.';
aaa) il comma 3 ter dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'3 ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, l'assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può con provvedimento motivato disporre, ad invarianza dell'importo complessivamente riconosciuto da Regione, l'utilizzo di una quota massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 67, comma 13 quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.';
bbb) al comma 4 dell'articolo 7 dopo le parole 'Giunta regionale' sono inserite le seguenti: 'anche a seguito di richiesta da parte delle agenzie interessate' e dopo le parole 'o congiuntamente' sono inserite le seguenti: 'della Città metropolitana di Milano,';
ddd) l'alinea del comma 7 bis dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: 'Per garantire l'equilibrio di bilancio, gli statuti delle agenzie per il trasporto pubblico locale contengono le disposizioni che rispettano i seguenti criteri:';
fff) al comma 8 dell'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' possono essere nominati per un ulteriore mandato in deroga al numero massimo di due mandati consecutivi.';
iii) la lettera d) del comma 10 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
'd) dai comuni non capoluogo, sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione;';
jjj) dopo il comma 10 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'0.10.1. Possono altresì presentare istanza di partecipazione alle agenzie di cui al comma 10, con le modalità previste dallo Statuto, i comuni non capoluogo di provincia, per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni, fermi restando gli oneri a carico del solo bilancio comunale:
0.10.2. I comuni non capoluogo già facenti parte delle agenzie alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' per i quali sussista almeno una delle condizioni di cui al comma 0.10.1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge devono comunicare alla competente agenzia la volontà di continuare a farne parte. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione i comuni di cui al primo periodo non fanno più parte dell'agenzia e lo statutoè conseguentemente adeguato. L'uscita dei comuni dall'agenzia decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle modifiche allo statuto di cui al precedente periodo.';
a) necessità di realizzazione o di potenziamento di un servizio pubblico interurbano che attraversa il territorio comunale;
b) necessità di affidamento all'agenzia della gestione di un servizio di trasporto pubblico comunale già esistente sul territorio comunale.
0.10.2. I comuni non capoluogo già facenti parte delle agenzie alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' per i quali sussista almeno una delle condizioni di cui al comma 0.10.1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge devono comunicare alla competente agenzia la volontà di continuare a farne parte. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione i comuni di cui al primo periodo non fanno più parte dell'agenzia e lo statutoè conseguentemente adeguato. L'uscita dei comuni dall'agenzia decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle modifiche allo statuto di cui al precedente periodo.';
kkk) al punto 2 della lettera b) del comma 10.1 dell'articolo 7 la parola '2018' è sostituita dalla seguente: '2024';
lll) al punto 2 della lettera c) del comma 10.1 dell'articolo 7 la parola '2018' è sostituita dalla seguente: '2024';
mmm) la lettera d) del comma 10.1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
'd) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione residente al 31 dicembre 2024. Tale quota viene aggiornata dalla agenzia, ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Qualora all'agenzia non partecipi alcun comune non capoluogo, il corrispondente valore della quota pari al 10 per cento è ripartito in parti uguali tra i comuni capoluogo, le province e la Città metropolitana di Milano.';
nnn) all'alinea del comma 10.2 dell'articolo 7 le parole ', da assumere entro il 31 marzo 2020,' sono soppresse;
ooo) al punto 2 della lettera a) del comma 10.2 dell'articolo 7 la parola '2018' è sostituita dalla seguente: '2024';
ppp) al punto 2 della lettera b) del comma 10.2 dell'articolo 7 la parola '2018' è sostituita dalla seguente: '2024';
qqq) al primo periodo della lettera c) del comma 10.2 dell'articolo 7 la parola '2018' è sostituita dalla seguente: '2024' e il secondo periodo della lettera c) è sostituito dai seguenti: 'Tale quota viene aggiornata dalla agenzia, ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Qualora all'agenzia non partecipi alcun comune non capoluogo, il corrispondente valore della quota pari al 10 per cento è ripartito in parti uguali tra i comuni capoluogo e le province.';
rrr) all'alinea del comma 10.3 dell'articolo 7 le parole ', da assumersi entro il 31 marzo 2020,' sono soppresse;
sss) alla lettera b) del comma 10.3 dell'articolo 7 la parola '2018' è sostituita dalla seguente: '2024' e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Tale quota viene aggiornata dalla agenzia, ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Qualora all'agenzia non partecipi alcun comune non capoluogo, il corrispondente valore della quota pari al 10 per cento è ripartito in parti uguali tra il comune capoluogo e la provincia.';
ttt) il comma 10.4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'10.4. Le quote di partecipazione degli enti di cui ai commi 10.1, lettere b) e c), 10.2, lettere a) e b), e 10.3, lettera a), sono rideterminate con deliberazione della Giunta regionale ripartendo la quota del 10 per cento, derivante dalla uscita di Regione Lombardia dalle agenzie, in parti uguali in aggiunta alle quote stabilite ai medesimi commi. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'ultimo periodo dei commi 10.1 e 10.2 anche in sede di rideterminazione delle quote di partecipazione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni capoluogo ai sensi del presente comma. A tal fine l'assemblea dell'agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Le modifiche statutarie sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Dalla medesima data la Regione non partecipa più alle agenzie. Il mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato comporta che l'agenzia non potrà accedere, fino ad avvenuto adempimento, ad eventuali assegnazioni di finanziamenti regionali per servizi complementari di cui all'articolo 2, comma 6, nonché per gli interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 19.';
www) alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 7 dopo le parole 'dei servizi di competenza,' sono inserite le seguenti: 'che devono essere coordinati e integrati con i servizi ferroviari nel rispetto delle direttive regionali, nonché del programma del trasporto pubblico regionale,';
xxx) alla lettera k) del comma 13 dell'articolo 7 le parole 'la definizione di' sono sostituite dalle seguenti: 'il recepimento delle' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', come definite dalle direttive regionali, attraverso l'inserimento di specifici obblighi nel contratto di servizio con il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale';
yyy) dopo il comma 13 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'13 bis. Qualora le agenzie per il trasporto pubblico locale non rispettino le direttive vincolanti adottate dalla Regione, l'assessore competente per materia, previo confronto con il Presidente dell'agenzia in merito alle modalità per giungere al rispetto delle direttive adottate, assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato e fino ad avvenuto adempimento da parte dell'agenzia, la medesima agenzia non può accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per servizi complementari di cui all'articolo 2, comma 6, nonché per gli interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 19. In caso di perdurante inadempimento Regione Lombardia può intervenire in applicazione di quanto disposto dall'articolo 61.';
zzz) dopo il comma 14 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'14 bis. È istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato regionale del trasporto pubblico, composto dai presidenti di ciascuna agenzia e dall'assessore regionale competente per materia, avente le seguenti finalità:
14 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' si provvede alla costituzione e alla definizione delle modalità di funzionamento del Comitato.
14 quater. Il Comitato regionale del trasporto pubblico, al fine di garantire il costante confronto sull'avanzamento delle attività, favorire la rapida risoluzione di criticità emergenti e il continuo miglioramento del livello complessivo della qualità dei servizi erogati, è convocato con una periodicità almeno semestrale.';
1) effettuare la consultazione preventiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con particolare riferimento al rispetto dei limiti costituiti dalle funzioni fondamentali degli enti locali nelle direttive vincolanti da adottarsi da parte della Giunta regionale;
2) effettuare una consultazione preventiva rispetto all'adozione degli atti di competenza delle agenzie anche in relazione alle direttive e agli atti regionali, su richiesta di Regione o altra agenzia interessata;
3) favorire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante confronto sull'esercizio delle funzioni di competenza dei soggetti partecipanti;
4) fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività qualora coperte da finanziamenti regionali;
5) raccogliere suggerimenti per migliorare il livello di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi svolti di rispettiva competenza anche attraverso il periodico confronto con le organizzazioni di categoria e sindacali rappresentative delle aziende di trasporto e dei lavoratori del settore.
14 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' si provvede alla costituzione e alla definizione delle modalità di funzionamento del Comitato.
14 quater. Il Comitato regionale del trasporto pubblico, al fine di garantire il costante confronto sull'avanzamento delle attività, favorire la rapida risoluzione di criticità emergenti e il continuo miglioramento del livello complessivo della qualità dei servizi erogati, è convocato con una periodicità almeno semestrale.';
aaaa) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
'Art. 8 bis
(Consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale)
1. Compete alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale la nomina del presidente e dei componenti dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'articolo 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).
2. Il presidente dei consigli di disciplina è scelto d'intesa tra le parti aziendali e il personale e, in caso di mancata intesa, dalle agenzie per il trasporto pubblico locale nell'ambito del cui bacino si trova il comune ove ha sede legale od operativa l'azienda interessata, tra magistrati, avvocati esperti in diritto del lavoro e dirigenti con esperienza almeno quinquennale in gestione delle risorse umane. Le spese derivanti dall'attività svolta dal Presidente sono a carico dell'azienda.
3. Le aziende interessate procedono alla nomina dei componenti del consiglio di disciplina di cui al comma 1, diversi dal presidente, a seguito della designazione, rispettivamente, dei rappresentanti dell'azienda da parte dell'organo che legalmente la rappresenta e dei rappresentanti del personale da parte delle associazioni sindacali.';
(Consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale)
1. Compete alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale la nomina del presidente e dei componenti dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'articolo 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).
2. Il presidente dei consigli di disciplina è scelto d'intesa tra le parti aziendali e il personale e, in caso di mancata intesa, dalle agenzie per il trasporto pubblico locale nell'ambito del cui bacino si trova il comune ove ha sede legale od operativa l'azienda interessata, tra magistrati, avvocati esperti in diritto del lavoro e dirigenti con esperienza almeno quinquennale in gestione delle risorse umane. Le spese derivanti dall'attività svolta dal Presidente sono a carico dell'azienda.
3. Le aziende interessate procedono alla nomina dei componenti del consiglio di disciplina di cui al comma 1, diversi dal presidente, a seguito della designazione, rispettivamente, dei rappresentanti dell'azienda da parte dell'organo che legalmente la rappresenta e dei rappresentanti del personale da parte delle associazioni sindacali.';
bbbb) alla rubrica dell'articolo 9 dopo le parole 'trasporto pubblico' sono inserite le seguenti: 'regionale e';
cccc) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 le parole 'dei servizi ferroviari' sono sostituite dalle seguenti: 'del trasporto pubblico regionale';
dddd) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 dopo le parole 'trasporto pubblico' sono inserite le seguenti: 'regionale e' e dopo la parola 'locale,' sono inserite le seguenti: 'senza oneri a carico della finanza pubblica,';
eeee) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 è inserita la seguente:
'b bis) il consigliere delegato competente della Città metropolitana di Milano o suo delegato;';
ffff) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
'3 bis. Con il medesimo atto della Giunta regionale con il quale sono definite le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza regionale, è altresì disciplinata la possibilità di delegare la convocazione e la gestione della stessa Conferenza ad altro assessore regionale competente nelle materie in relazione alle quali sono adottati gli strumenti di programmazione di cui al comma 1.';
gggg) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:
'g) mobilità sostenibile;';
hhhh) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti:
'g bis) centri e nodi di interscambio;
g ter) trasporto su impianti a fune soggetti a obblighi di servizio pubblico.';
g ter) trasporto su impianti a fune soggetti a obblighi di servizio pubblico.';
iiii) la rubrica dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente: 'Programma del trasporto pubblico regionale';
jjjj) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
'1. Il programma del trasporto pubblico regionale riguarda la pianificazione e la programmazione dei servizi ferroviari regionali, nonché la definizione delle direttive vincolanti e dei criteri per la programmazione dei servizi automobilistici interurbani di rango regionale, dei servizi regionali di navigazione nonché degli impianti fissi. È elaborato sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale e regionale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15, ed è approvato dalla Giunta regionale previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico regionale e locale, con l'obiettivo di massimizzare l'integrazione tra i servizi ferroviari e le altre modalità di trasporto.';
kkkk) al comma 2 dell'articolo 11 le parole 'dei servizi ferroviari, approvato dalla Giunta regionale,' sono soppresse;
llll) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole 'in servizi' sono inserite le seguenti: 'RegioExpress' e dopo la parola 'connessa' è inserita la seguente: 'anche';
mmmm) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 è inserita la seguente:
'a bis) la struttura principale dei servizi automobilistici di rango regionale, dei servizi regionali di navigazione, nonché degli impianti fissi e gli interventi infrastrutturali prioritari necessari per elevare la qualità, l'accessibilità, la fruibilità e la velocità commerciale dei servizi, da recepire quali elementi vincolanti da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale nei propri programmi di bacino, di cui all'articolo 13;';
nnnn) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
'b) le modalità volte ad assicurare la massima integrazione dei servizi ferroviari con le altre modalità di trasporto, individuando le principali direttrici dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c bis), stazioni, centri e nodi di interscambio, nonché forme di mobilità sostenibile e innovativa a completamento dei servizi ferroviari;';
oooo) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 le parole 'sia relativamente al materiale rotabile che all'infrastruttura' sono soppresse;
pppp) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
'f) i fabbisogni necessari a realizzare l'offerta ferroviaria programmata e il miglioramento e rinnovamento del materiale rotabile;';
qqqq) dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 sono aggiunte le seguenti:
'h bis) le strategie di coordinamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione con i servizi ferroviari sottoposti a obblighi di servizio pubblico delle altre regioni o dello Stato o di altri Stati confinanti;
h ter) le strategie di coordinamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione con i servizi ferroviari commerciali di imprese di mercato.';
h ter) le strategie di coordinamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione con i servizi ferroviari commerciali di imprese di mercato.';
rrrr) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
'2 bis. La Giunta regionale disciplina mediante direttive vincolanti le caratteristiche per la progettazione dei servizi automobilistici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c bis), almeno relativamente ai seguenti aspetti:
a) integrazione dei percorsi con gli assi portanti del sistema integrato della mobilità regionale, ossia la rete ferroviaria, metropolitana e tranviaria;
b) unicità dei percorsi, struttura dell'orario e frequenza della struttura di base;
c) periodicità e stagionalità del servizio e arco di servizio;
d) identificazione della linea e informazione al pubblico;
e) modalità di verifica da parte della Regione del rispetto dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) per i servizi eserciti.';
a) integrazione dei percorsi con gli assi portanti del sistema integrato della mobilità regionale, ossia la rete ferroviaria, metropolitana e tranviaria;
b) unicità dei percorsi, struttura dell'orario e frequenza della struttura di base;
c) periodicità e stagionalità del servizio e arco di servizio;
d) identificazione della linea e informazione al pubblico;
e) modalità di verifica da parte della Regione del rispetto dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) per i servizi eserciti.';
ssss) il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
'3. Il programma è aggiornato di norma con cadenza non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, anche su proposta delle agenzie per il trasporto pubblico locale in funzione dell'evoluzione dei propri servizi.';
uuuu) alla rubrica dell'articolo 12 la parola 'programma' è sostituita dalla seguente: 'programmazione';
vvvv) al comma 1 dell'articolo 12 dopo la parola 'approva' sono inserite le seguenti: 'uno o più atti di programmazione' e la parola 'predisposto' è sostituita dalla seguente: 'predisposti';
wwww) al comma 1 bis dell'articolo 12 le parole 'il programma' sono sostituite dalle seguenti: 'la programmazione';
xxxx) al comma 2 dell'articolo 12 le parole 'il programma' sono sostituite dalle seguenti: 'la programmazione';
yyyy) dopo il comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
'2 bis. I finanziamenti regionali per il demanio lacuale sono assegnati prioritariamente agli interventi cofinanziati con risorse pubbliche o private, con preferenza per gli interventi con maggior percentuale di cofinanziamento.';
zzzz) al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole 'dei trasporti' sono inserite le seguenti: 'e dal programma del trasporto pubblico regionale di cui all'articolo 11';
aaaaa) al comma 2 dell'articolo 13 le parole 'con gli strumenti di programmazione di competenza degli enti locali e i servizi ferroviari disciplinati dal programma dei servizi ferroviari di cui all'articolo 11 e con le altre modalità di trasporto' sono sostituite dalle seguenti: 'con il programma del trasporto pubblico regionale di cui all'articolo 11';
bbbbb) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 le parole 'l'ottimizzazione' sono sostituite dalle seguenti: 'il coordinamento' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'tra i diversi servizi';
ccccc) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:
'd) assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi, includendo i centri e nodi di interscambio in conformità con il programma di cui all'articolo 11 e tenendo in considerazione i principali poli attrattori di traffico;';
ddddd) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 13 dopo le parole 'modalità di svolgimento,' sono inserite le seguenti: 'ivi inclusi i servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c bis), da individuare nel rispetto delle direttive vincolanti regionali di cui all'articolo 11, comma 2 bis,';
eeeee) alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 dopo le parole 'i criteri,' sono inserite le seguenti: 'sulla base di standard uniformi definiti con delibera della Giunta regionale,' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '; con riferimento agli interventi citati la stima dei costi di realizzazione, nonché i benefici in termini economici derivanti dall'incremento della velocità commerciale';
fffff) alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 13 dopo le parole 'i criteri,' sono inserite le seguenti: 'anche sulla base di standard uniformi definiti con delibera della Giunta regionale,';
ggggg) alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'in coerenza con gli standard di cui all'articolo 16';
hhhhh) al comma 4 dell'articolo 13 dopo le parole 'redatti in conformità alle' sono inserite le seguenti: 'direttive vincolanti e alle' e dopo le parole 'linee guida elaborate' sono inserite le seguenti: 'dalla Giunta regionale, anche';
iiiii) al comma 2 dell'articolo 14 le parole 'di Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente competente';
jjjjj) al comma 3 dell'articolo 14 le parole 'di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente competente';
kkkkk) al comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole 'per la raccolta' sono inserite le seguenti: 'e condivisione';
lllll) al comma 2 dell'articolo 15 dopo la parola 'trasmissione' sono inserite le seguenti: 'e condivisione';
mmmmm) al comma 3 dell'articolo 15 le parole 'di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente competente';
nnnnn) il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), l'ente di cui all'articolo 40 e le aziende di trasporto assicurano, nel rispetto degli standard uniformi definiti dalla Giunta regionale, la divulgazione all'utenza e l'omogeneità delle informazioni sui servizi di trasporto pubblico, anche in relazione alle politiche regionali nel settore della mobilità e delle infrastrutture. In tale ambito ogni Agenzia per il trasporto pubblico locale garantisce la predisposizione della mappa delle linee e degli orari del trasporto pubblico nel bacino di competenza.';
ooooo) dopo il comma 1 dell'articolo 16 è inserito il seguente: '
1 bis. In caso di violazione dei requisiti minimi obbligatori definiti dai provvedimenti regionali in materia di coordinamento dell'immagine e della diffusione delle informazioni presso l'utenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro e l'azienda deve provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine definito da Regione Lombardia, nei successivi dodici mesi dall'irrogazione della sanzione, l'importo della sanzione è raddoppiato e resta confermato per i periodi successivi di dodici mesi ciascuno sino ad avvenuto adempimento.';
ppppp) al comma 2 dell'articolo 16 dopo le parole 'informazione innovative' sono inserite le seguenti: ', quali la condivisione di dati all'interno di ecosistemi digitali e il loro utilizzo per l'informazione all'utenza,';
qqqqq) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'3. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, le aziende sono tenute a fornire i dati e le informazioni sui servizi di trasporto pubblico nei termini e con le modalità stabiliti con atto di Giunta regionale, nonché a conformarsi agli standard uniformi di cui al comma 1. Alle aziende che non ottemperano alle previsioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, comma 1 septies.';
rrrrr) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 le parole 'dei servizi ferroviari' sono sostituite dalle seguenti: 'del trasporto pubblico regionale';
sssss) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole 'lettere b) e c),' sono inserite le seguenti: 'e comma 3, lettera c bis),';
ttttt) il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale definisce l'ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio regionale e destinate al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), nonché delle risorse per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza delle agenzie per il trasporto pubblico locale. La Giunta regionale, sentite le agenzie per il trasporto pubblico locale, definisce i criteri di distribuzione delle suddette risorse fra i diversi bacini in conformità alla disciplina di cui al comma 4.';
uuuuu) al comma 4 dell'articolo 17 dopo le parole 'dalla Giunta regionale,' sono inserite le seguenti: 'che disciplina anche le modalità di erogazione, è determinato con riferimento';
vvvvv) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 17 le parole 'tenendo conto delle diverse modalità di trasporto, nonché di indicatori strutturali relativi alla popolazione e alle caratteristiche territoriali' sono sostituite dalle seguenti: 'come determinati ai sensi della normativa statale vigente';
wwwww) al comma 5 dell'articolo 17 le parole ', previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale,' sono soppresse e le parole 'dal criterio dei costi storici a quello dei costi standard per il finanziamento dei servizi' sono sostituite dalle seguenti: 'dal criterio dei costi storici a quello basato sui costi standard e sui fabbisogni di mobilità per il finanziamento dei servizi';
xxxxx) dopo il comma 5 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
'5 bis. La Regione può concedere contributi alle agenzie del trasporto pubblico locale per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa. I criteri, le modalità e i tempi per l'attribuzione delle suddette risorse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili a carico del bilancio regionale.';
yyyyy) al comma 6 dell'articolo 17 dopo le parole 'di cui al comma 2' sono inserite le seguenti: 'e al comma 5 bis';
zzzzz) al comma 1 dell'articolo 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e nel rispetto della normativa europea e statale. I contratti di servizio sono redatti sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.';
bbbbbb) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
'Art. 18 bis
(Clausola sociale)
1. Gli enti regolatori prevedono nella documentazione per l’affidamento dei servizi e nel contratto di servizio un’apposita disciplina in merito alla clausola sociale, a tutela del personale del gestore uscente impiegato nello svolgimento del servizio da affidare, con riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, comunque nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.';
(Clausola sociale)
1. Gli enti regolatori prevedono nella documentazione per l’affidamento dei servizi e nel contratto di servizio un’apposita disciplina in merito alla clausola sociale, a tutela del personale del gestore uscente impiegato nello svolgimento del servizio da affidare, con riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, comunque nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.';
cccccc) al comma 1 dell’articolo 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e all’emanazione di direttive vincolanti e linee guida specifiche per la materia';
dddddd) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 19 le parole 'e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia,' sono soppresse;
eeeeee) al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 19 dopo le parole 'dalla Regione,' sono inserite le seguenti: 'nonché la realizzazione di sistemi di bigliettazione innovativi anche digitali,';
ffffff) al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 19 la parola '70'è sostituita dalla seguente: '100';
gggggg) al quarto periodo del comma 2 dell’articolo 19 le parole 'e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia,' sono soppresse;
hhhhhh) al comma 3 dell’articolo 19 le parole 'e, sino alla loro costituzione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni capoluogo di provincia' sono soppresse;
iiiiii) al comma 5 dell’articolo 19 dopo le parole 'gli enti locali,' sono inserite le seguenti: 'nonché con i soggetti gestori delle aree,' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti a fune con obblighi di servizio pubblico, di riqualificazione delle fermate nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale definisce, anche mediante direttive vincolanti, criteri, modalità e tempistiche, di progettazione e realizzazione, prevedendo una modulazione del cofinanziamento fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili in relazione ad elevati standard di qualità, sicurezza, comfort, livelli di accessibilità ed efficienza, quali aree attrezzate in sede protetta, anche per l’accessibilità e la fruibilità da parte delle persone a ridotta mobilità, pensiline, paline elettroniche, parcheggi per biciclette.';
kkkkkk) dopo il comma 7 dell’articolo 19 sono inseriti i seguenti:
'7 bis. In relazione agli interventi di riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, realizzati con oneri a carico della finanza pubblica, qualora sia accertata, a seguito di controlli effettuati da parte dei soggetti competenti, una difformità od omissione tra le caratteristiche tecniche, qualitative o funzionali dei beni o degli interventi realizzati rispetto a quelle previste nei provvedimenti di erogazione del contributo pubblico, qualora non diversamente normato dalla specifica disciplina a base del finanziamento, il dirigente competente, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 7 quater, dispone la revoca totale o parziale del contributo erogato.
7 ter. In relazione a interventi di riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, realizzati senza oneri a carico della finanza pubblica, qualora sia accertata, a seguito di controlli effettuati da parte dei soggetti competenti, una difformità od omissione tra le caratteristiche tecniche, qualitative o funzionali dei beni o degli interventi realizzati rispetto a quelle previste nei provvedimenti regionali, il dirigente competente, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 7 quater, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro;
7 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le tempistiche, i criteri e le modalità di revoca totale o parziale del contributo erogato di cui al comma 7 bis e del conseguente recupero delle risorse già liquidate, nonché, di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 689/1981, di cui al comma 7 ter.';
7 ter. In relazione a interventi di riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, realizzati senza oneri a carico della finanza pubblica, qualora sia accertata, a seguito di controlli effettuati da parte dei soggetti competenti, una difformità od omissione tra le caratteristiche tecniche, qualitative o funzionali dei beni o degli interventi realizzati rispetto a quelle previste nei provvedimenti regionali, il dirigente competente, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 7 quater, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro;
7 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le tempistiche, i criteri e le modalità di revoca totale o parziale del contributo erogato di cui al comma 7 bis e del conseguente recupero delle risorse già liquidate, nonché, di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 689/1981, di cui al comma 7 ter.';
llllll) al comma 8 dell’articolo 19 le parole 'dei servizi ferroviari' sono sostituite dalle seguenti: 'del trasporto pubblico regionale';
mmmmmm) al comma 1 dell’articolo 20 dopo la parola 'innovative' sono aggiunte, le seguenti: ', nonché sistemi di trasporto a guida automatica o senza conducente umano, anche in via sperimentale.';
nnnnnn) dopo il comma 2 dell’articolo 20 è inserito il seguente:
'2 bis. La Regione promuove, in coerenza con la normativa statale ed europea in materia di sicurezza stradale e veicoli autonomi, la sperimentazione e l’introduzione di sistemi di trasporto pubblico locale a guida automatica o senza conducente umano.';
oooooo) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 21 la parola 'promuove' è sostituita dalle seguenti: 'può promuovere specifici';
qqqqqq) al comma 4 dell’articolo 21 la parola 'nel' è sostituita dalle seguenti: 'fino al' e la parola '50' è sostituita dalla seguente: '100';
rrrrrr) al comma 1 dell’articolo 22 dopo le parole 'l’affidamento dei servizi' sono inserite le seguenti: ', anche mediante finanza di progetto,';
tttttt) al comma 3 dell’articolo 22 le parole 'e dalle linee guida elaborate dalla Regione' sono sostituite dalle seguenti: ', nel rispetto della normativa europea e statale e delle deliberazioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti';
uuuuuu) il comma 4 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:
'4. In ciascuno dei bacini territoriali la procedura per l’affidamento del servizio è realizzata sulla base di uno o più lotti contendibili, individuati nel rispetto della normativa statale vigente e sulla base delle deliberazioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.';
vvvvvv) dopo il comma 4 dell’articolo 22 è inserito il seguente:
'4 bis. Nel caso in cui gli enti competenti non rispettino le disposizioni vigenti in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente sia applicata alla Regione la penalità disposta dall’articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, o altra penalità, la quota di riparto annuale effettuato dalla Regione e destinata all’ente inadempiente è ridotta di un importo pari alla penalità derivante dall’inadempimento.';
xxxxxx) il comma 1 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:
'1. Per garantire condizioni e criteri di equità e un trattamento non discriminatorio degli operatori per l’accesso al mercato del territorio regionale, le agenzie per il trasporto pubblico locale individuano i beni essenziali e i beni indispensabili che sono messi a disposizione del gestore a condizioni economiche predefinite e non discriminatorie, nel rispetto della normativa europea e statale e delle deliberazioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.';
yyyyyy) al comma 2 dell’articolo 23 dopo la parola 'elettronica' sono inserite le seguenti: 'e digitale';
zzzzzz) al comma 5 dell’articolo 23 le parole 'non essenziali' sono sostituite dalla seguente: 'strumentali' e dopo le parole 'trasporto pubblico locale,' sono inserite le seguenti: 'diversi da quelli essenziali e indispensabili,';
aaaaaaa) la rubrica dell’articolo 24 è sostituita dalla seguente: 'Sanzioni relative ai servizi non di linea eserciti mediante taxi e noleggio con conducente';
ccccccc) al comma 2 dell’articolo 24 le parole 'da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni' sono soppresse e dopo le parole 'per l’esercizio del servizio taxi,' sono inserite le seguenti: 'per un periodo pari al periodo di sospensione della carta di circolazione stabilito ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 285/1992';
ddddddd) il comma 3 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
'3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l’utilizzo di veicoli di cui all’articolo 85, comma 2, del d.lgs. 285/1992, pari al periodo di sospensione della carta di circolazione stabilito ai sensi del medesimo articolo. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.';
eeeeeee) il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente: 'L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell’arco di un quinquennio comporta la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l’utilizzo di veicoli di cui all’articolo 85, comma 2, del d.lgs. 285/1992, in caso di violazione:';
fffffff) la lettera a) del comma 4 dell’articolo 24 è sostituita dalla seguente:
'a) dell’obbligo di disponibilità della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 21/1992;';
hhhhhhh) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 bis è inserita la seguente:
'd bis) infrazioni relative alla omessa o tardiva trasmissione, alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano, della comunicazione della sospensione o della cessazione del servizio e al mancato rispetto del periodo massimo di sospensione del servizio, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale n. 6/2014;';
iiiiiii) al comma 4 dell’articolo 24 bis dopo le parole 'lettera d)' sono inserite le seguenti: ', nonché lettera d bis),';
jjjjjjj) dopo la lettera a) del comma 14 dell’articolo 24 bis è inserita la seguente:
'a bis) per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, nei casi di cui al comma 13, lettere a) e b);';
kkkkkkk) dopo l’articolo 24 bis sono inseriti i seguenti:
'Art. 24 ter
(Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi)
1. Il servizio taxi deve essere effettuato nel rispetto della disciplina nazionale vigente e secondo i seguenti criteri:
a) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all’adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l’importo della corsa, data, indicazione del comune e del numero della licenza e firma dell’autista;
b) diritto di sosta e ricarico nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali e nelle zone di cui all’articolo 28, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l’utente, subordinatamente all’approvazione di una struttura tariffaria unitaria avente validità nelle aree e nelle zone medesime.
Art. 24 quater
(Programmazione dei servizi non di linea mediante noleggio con conducente)
1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dei servizi di noleggio con conducente, il territorio regionale è articolato in dodici bacini di traffico, corrispondenti alle province e alla Città metropolitana di Milano, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 28.
2. La Giunta regionale, nell’ambito delle attività volte alla programmazione dei servizi non di linea e all’integrazione degli stessi con altre modalità di trasporto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' stabilisce i criteri per determinare e aggiornare il contingente complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, relative a ciascuna modalità di esercizio nell’ambito di ciascun bacino di traffico, sulla base della densità della popolazione, dell’estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell’intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro, nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici tenendo conto di destinare una quota del contingente definito per il rilascio di autorizzazioni a veicoli accessibili alle persone a ridotta mobilità e alle persone con disabilità.
3. I comuni individuano il proprio fabbisogno sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 e trasmettono la propria deliberazione alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente. La richiesta di incremento del fabbisogno comunale è subordinata al completo esaurimento delle autorizzazioni non assegnate da parte del medesimo comune.
4. La Regione, in funzione dell’integrazione dei servizi sul territorio e in considerazione delle richieste ricevute dai comuni attraverso le province e la Città metropolitana di Milano determina annualmente, con propria deliberazione da trasmettere a tutti i comuni, il contingente delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio di noleggio con conducente, sulla base di una valutazione qualitativa e quantitativa che tenga conto delle peculiarità del bacino, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta regionale.
5. Le province e la Città metropolitana di Milano possono trasferire ad altro comune, fermo restando i criteri ai sensi del comma 2, le autorizzazioni non assegnate dal singolo comune che abbia comunicato la volontà di rinunciarvi. In questo caso il comune rinunciatario non potrà presentare una nuova istanza per due anni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti di determinazione del contingente non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)'.
Art. 24 quinquies
(Monitoraggio dei servizi non di linea)
1. I comuni sono tenuti a comunicare annualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo rispetto a quello oggetto di monitoraggio alle province e alla Città metropolitana di Milano le licenze dei veicoli, natanti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale adibite al servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozzette, velocipedi, natanti e veicoli a trazione animale assegnate e non assegnate alla data del 31 dicembre di ogni anno, rispetto al relativo contingente complessivo.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano, entro il 30 aprile di ogni anno, sono tenute ad aggiornare il sistema informativo di monitoraggio regionale con i dati comunicati dai comuni, con riferimento ai contingenti delle licenze e delle autorizzazioni assegnate e non assegnate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. In assenza delle comunicazioni relative alle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano non possono procedere all’istruttoria dell’eventuale richiesta di autorizzazioni aggiuntive da parte dei comuni inadempienti, sino ad avvenuto adempimento.';
(Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi)
1. Il servizio taxi deve essere effettuato nel rispetto della disciplina nazionale vigente e secondo i seguenti criteri:
a) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all’adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l’importo della corsa, data, indicazione del comune e del numero della licenza e firma dell’autista;
b) diritto di sosta e ricarico nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali e nelle zone di cui all’articolo 28, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l’utente, subordinatamente all’approvazione di una struttura tariffaria unitaria avente validità nelle aree e nelle zone medesime.
Art. 24 quater
(Programmazione dei servizi non di linea mediante noleggio con conducente)
1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dei servizi di noleggio con conducente, il territorio regionale è articolato in dodici bacini di traffico, corrispondenti alle province e alla Città metropolitana di Milano, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 28.
2. La Giunta regionale, nell’ambito delle attività volte alla programmazione dei servizi non di linea e all’integrazione degli stessi con altre modalità di trasporto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' stabilisce i criteri per determinare e aggiornare il contingente complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, relative a ciascuna modalità di esercizio nell’ambito di ciascun bacino di traffico, sulla base della densità della popolazione, dell’estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell’intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro, nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici tenendo conto di destinare una quota del contingente definito per il rilascio di autorizzazioni a veicoli accessibili alle persone a ridotta mobilità e alle persone con disabilità.
3. I comuni individuano il proprio fabbisogno sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 e trasmettono la propria deliberazione alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente. La richiesta di incremento del fabbisogno comunale è subordinata al completo esaurimento delle autorizzazioni non assegnate da parte del medesimo comune.
4. La Regione, in funzione dell’integrazione dei servizi sul territorio e in considerazione delle richieste ricevute dai comuni attraverso le province e la Città metropolitana di Milano determina annualmente, con propria deliberazione da trasmettere a tutti i comuni, il contingente delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio di noleggio con conducente, sulla base di una valutazione qualitativa e quantitativa che tenga conto delle peculiarità del bacino, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta regionale.
5. Le province e la Città metropolitana di Milano possono trasferire ad altro comune, fermo restando i criteri ai sensi del comma 2, le autorizzazioni non assegnate dal singolo comune che abbia comunicato la volontà di rinunciarvi. In questo caso il comune rinunciatario non potrà presentare una nuova istanza per due anni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti di determinazione del contingente non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)'.
Art. 24 quinquies
(Monitoraggio dei servizi non di linea)
1. I comuni sono tenuti a comunicare annualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo rispetto a quello oggetto di monitoraggio alle province e alla Città metropolitana di Milano le licenze dei veicoli, natanti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale adibite al servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozzette, velocipedi, natanti e veicoli a trazione animale assegnate e non assegnate alla data del 31 dicembre di ogni anno, rispetto al relativo contingente complessivo.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano, entro il 30 aprile di ogni anno, sono tenute ad aggiornare il sistema informativo di monitoraggio regionale con i dati comunicati dai comuni, con riferimento ai contingenti delle licenze e delle autorizzazioni assegnate e non assegnate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. In assenza delle comunicazioni relative alle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano non possono procedere all’istruttoria dell’eventuale richiesta di autorizzazioni aggiuntive da parte dei comuni inadempienti, sino ad avvenuto adempimento.';
lllllll) al comma 2 bis dell’articolo 25 dopo le parole 'della provincia medesima,' sono inserite le seguenti: 'nonché per il trasferimento';
mmmmmmm) dopo il comma 2 bis dell’articolo 25 è inserito il seguente:
'2 ter. In deroga alla previsione di cui al comma 2 bis, per il rilascio o il trasferimento della licenza taxi nell’ambito del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi di cui all’articolo 28, comma 3, è sufficiente l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di autovetture in una delle province o nella Città metropolitana di Milano appartenenti al bacino aeroportuale lombardo. La deroga di cui al primo periodo si applica anche a favore del sostituto alla guida, del secondo conducente, nonché del collaboratore familiare operanti nell’ambito del medesimo bacino.';
nnnnnnn) il comma 4 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:
'4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore a due anni per reati non colposi;
b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);
c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale.';
a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore a due anni per reati non colposi;
b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);
c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale.';
ooooooo) dopo il comma 7 dell’articolo 25 sono aggiunti i seguenti:
'7 bis. Per l’iscrizione al ruolo l’interessato deve presentare domanda scritta alla commissione di cui all’articolo 26, specificando la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
7 ter. Per l’iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:
a) elementi di geografia della Regione Lombardia;
b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;
c) normative nazionali e regionali in materia di servizi pubblici non di linea;
d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e noleggio con conducente del comune di appartenenza.
7 quater. Gli interessati all’iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzetta, un’adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.
7 quinquies. L’esame, che deve essere svolto con frequenza almeno mensile, consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.';
7 ter. Per l’iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:
a) elementi di geografia della Regione Lombardia;
b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;
c) normative nazionali e regionali in materia di servizi pubblici non di linea;
d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e noleggio con conducente del comune di appartenenza.
7 quater. Gli interessati all’iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzetta, un’adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.
7 quinquies. L’esame, che deve essere svolto con frequenza almeno mensile, consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.';
ppppppp) dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:
'Art. 25 bis
(Esercizio servizi non di linea)
1. É vietato ai titolari della licenza taxi o dell'autorizzazione NCC esercitare il servizio o impiegare alla guida soggetti che non risultino iscritti al ruolo di cui all'articolo 25.
2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Camera di commercio competente ogni provvedimento di decadenza, revoca o rifiuto del rinnovo della licenza o dell'autorizzazione. La trasmissione è obbligatoria anche qualora il titolo sia stato spontaneamente restituito dall'interessato successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio o disciplinare.
3. La restituzione volontaria della licenza o dell'autorizzazione dopo la contestazione degli addebiti o l'avvio del procedimento di revoca non impedisce l'esame della condotta ai fini dell'accertamento dei requisiti dell'iscrizione al ruolo.';
(Esercizio servizi non di linea)
1. É vietato ai titolari della licenza taxi o dell'autorizzazione NCC esercitare il servizio o impiegare alla guida soggetti che non risultino iscritti al ruolo di cui all'articolo 25.
2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Camera di commercio competente ogni provvedimento di decadenza, revoca o rifiuto del rinnovo della licenza o dell'autorizzazione. La trasmissione è obbligatoria anche qualora il titolo sia stato spontaneamente restituito dall'interessato successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio o disciplinare.
3. La restituzione volontaria della licenza o dell'autorizzazione dopo la contestazione degli addebiti o l'avvio del procedimento di revoca non impedisce l'esame della condotta ai fini dell'accertamento dei requisiti dell'iscrizione al ruolo.';
qqqqqqq) alla rubrica dell’articolo 26 dopo le parole 'Commissioni tecniche provinciali' sono inserite le seguenti: 'e della Città metropolitana di Milano';
rrrrrrr) all’alinea del comma 1 dell’articolo 26 dopo le parole 'Le province' sono inserite le seguenti: 'e la Città metropolitana di Milano' e la parola 'provinciali' è soppressa;
sssssss) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 dopo le parole 'designato dalla giunta provinciale' sono inserite le seguenti: 'o dal sindaco metropolitano';
ttttttt) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 26 dopo le parole 'capoluogo della provincia' sono inserite le seguenti: 'o del Comune di Milano';
uuuuuuu) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o dal sindaco metropolitano';
vvvvvvv) alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Milano';
wwwwwww) al primo periodo del comma 3 dell’articolo 26 dopo le parole 'presidente della provincia' sono inserite le seguenti: 'o del sindaco metropolitano' e al secondo periodo del medesimo comma dopo le parole 'del settore provinciale' sono inserite le seguenti: 'o della Città metropolitana di Milano';
xxxxxxx) al comma 1 dell’articolo 27 dopo le parole 'La Regione,' sono inserite le seguenti: ', coerentemente con gli obiettivi strategici regionali, nazionali ed europei,' e dopo le parole 'e sostiene' sono inserite le seguenti: 'la ricerca e';
yyyyyyy) al comma 3 dell’articolo 27 la parola 'concede' è sostituita dalle seguenti: 'può concedere';
zzzzzzz) dopo il comma 3 dell’articolo 27 è inserito il seguente:
'3 bis. È istituito presso Regione Lombardia il Tavolo permanente per la sicurezza nel trasporto pubblico regionale e locale, con funzioni di consultazione, coordinamento e proposta in materia di sicurezza dei passeggeri, del personale viaggiante e delle infrastrutture, nonché di prevenzione e contrasto di episodi di violenza, vandalismo e danneggiamento. La composizione, le modalità di funzionamento e la segreteria tecnica del Tavolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)'.';
aaaaaaaa) al comma 6 dell’articolo 27 la parola 'comunitarie' è sostituita dalla seguente: 'europee';
bbbbbbbb) al comma 2 dell’articolo 28 le parole 'il punto di partenza o di arrivo della relazione di traffico proposta' sono sostituite dalle seguenti: 'l’aeroporto quale punto di origine o di destinazione della relazione di traffico proposta. In caso di relazione che colleghi due o più aeroporti lombardi, la competenza è attribuita all’agenzia per il trasporto pubblico locale sul cui territorio è ubicato uno degli aeroporti ed è esercita la maggior percorrenza della relazione di traffico proposta. Per le SCIA presentate prima dell’entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti) resta ferma la competenza dell’agenzia cui è stata presentata la SCIA, anche con riferimento alle successive variazioni della stessa.';
cccccccc) all’alinea del comma 5 dell’articolo 28 dopo le parole 'bacino aeroportuale,' sono inserite le seguenti: 'in conformità alle disposizioni nazionali vigenti,';
dddddddd) la lettera b) del comma 5 dell’articolo 28 è sostituita dalla seguente:
'b) le modalità di svolgimento del servizio di taxi e i relativi requisiti e condizioni di esercizio, ivi incluse le conseguenze, stabilite da una commissione disciplinare unica per tutti i comuni del bacino aeroportuale lombardo, derivanti dalla mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze. La commissione è nominata con provvedimento del comune capoluogo di Regione che ne disciplina con regolamento il funzionamento;';
eeeeeeee) dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 28 è inserita la seguente:
'b bis) il rispetto del principio di accessibilità alle persone a ridotta mobilità e con disabilità, da recepire nei criteri che disciplinano i bandi in caso di rilascio di nuove licenze, nonché nelle regole che disciplinano le modalità di acquisizione del servizio;';
gggggggg) al primo comma dell’articolo 33 le parole 'e, in via ordinaria, mediante procedura ad evidenza pubblica' sono soppresse;
hhhhhhhh) dopo il comma 1 dell’articolo 33 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Al fine di assicurare la piena integrazione organizzativa e di programmazione con i servizi ferroviari, la Regione provvede all’affidamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 2 bis, lettera c), nel rispetto della disciplina nazionale ed europea relativa ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada.
1 ter. Per i servizi di cui al comma 1 bis il bacino territoriale ottimale coincide con il perimetro di affidamento del servizio ferroviario regionale.
1 quater. In merito all’accertamento di cui all’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto di cui all’articolo 2, comma 2 bis, lettere b) e c), con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti, la Regione può avvalersi, previo convenzionamento, delle agenzie per il trasporto pubblico locale.';
1 ter. Per i servizi di cui al comma 1 bis il bacino territoriale ottimale coincide con il perimetro di affidamento del servizio ferroviario regionale.
1 quater. In merito all’accertamento di cui all’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto di cui all’articolo 2, comma 2 bis, lettere b) e c), con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti, la Regione può avvalersi, previo convenzionamento, delle agenzie per il trasporto pubblico locale.';
iiiiiiii) al comma 2 dell’articolo 33 dopo le parole 'Le imprese ferroviarie' sono inserite le seguenti: ', in conformità alle misure di regolazione vigenti,' e le parole 'del regolamento di cui all’articolo 38' sono sostituite dalle seguenti parole: 'dell’articolo 38';
jjjjjjjj) al comma 3 dell’articolo 33 la parola 'svolge' è sostituita dalle seguenti: 'può svolgere' ed il secondo periodo è soppresso;
kkkkkkkk) il comma 4 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:
'4. In tutti i casi di successione nell’esercizio, anche parziale, del servizio ferroviario regionale, il gestore uscente è tenuto a proseguire il servizio sino all’effettivo subentro del nuovo gestore. Nel caso di proroga del servizio, totale o parziale, per i primi dodici mesi le condizioni contrattuali inerenti le parti del servizio prorogate restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti.';
mmmmmmmm) al comma 6 dell’articolo 33 le parole 'al comma 5,' sono sostituite dalle seguenti: 'all’articolo 30, comma 3, lett. c),';
nnnnnnnn) l’articolo 34 è sostituito dal seguente:
'Art. 34
(Beni e dotazioni patrimoniali)
1. Nel rispetto della normativa e della disciplina regolatoria vigente, la Regione individua i beni e le dotazioni patrimoniali essenziali e indispensabili allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e specifica quelli che devono essere messi a disposizione dell’impresa ferroviaria affidataria del servizio, anche parziale, da parte dell’impresa ferroviaria uscente, del gestore dell’infrastruttura o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. I contratti del servizio del trasporto ferroviario contengono apposite clausole che impongono all’impresa ferroviaria la messa a disposizione dei predetti beni e dotazioni, in coerenza con la disciplina regolatoria. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi, gli impianti di manutenzione ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica e digitale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).
2. L’impresa ferroviaria uscente o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni e le dotazioni patrimoniali individuati dalla Regione come essenziali o indispensabili è tenuta a mettere a disposizione i beni stessi o comunque a cederli all’impresa affidataria del servizio, anche parziale. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.
3. Negli atti relativi alle procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l’impegno a carico dell’impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all’acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, nel rispetto della disciplina europea può acquistare direttamente il materiale rotabile per l’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento.
5. Nel caso non si raggiunga un accordo rispetto alla messa a disposizione o alla cessione dei beni e delle dotazioni patrimoniali di cui al comma 2 la Giunta regionale, con suo provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua i criteri, le modalità e i termini di trasferimento dei beni essenziali o indispensabili, nonché l’eventuale indennità provvisoria nelle more della definizione della questione in via consensuale o giudiziale, ferma la necessaria e immediata destinazione dei beni al servizio pubblico.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 5, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell’eventuale indennità provvisoria, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorsi ulteriori trenta giorni senza che vi sia stato accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede a dare esecuzione al provvedimento adottato.
7. L’eventuale indennità provvisoria di cui al comma 5, che l’impresa affidataria del servizio, anche parziale, deve versare all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali o indispensabili a qualunque titolo, è determinata con riferimento alle delibere emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.
8. La Regione e gli enti locali, previo parere favorevole della Regione, possono acquistare il materiale rotabile:
a) direttamente dall’impresa ferroviaria uscente, ancorché non dichiarato bene essenziale;
b) reperendolo sul mercato, anche al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento;
c) incaricando dell’acquisto il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, mediante convenzione che disciplini le modalità di gestione del materiale acquistato.
9. Il materiale rotabile acquistato con risorse pubbliche è soggetto a vincolo di destinazione d’uso e reversibilità a favore della Regione ed assegnato in comodato d’uso all’impresa ferroviaria affidataria del servizio.';
(Beni e dotazioni patrimoniali)
1. Nel rispetto della normativa e della disciplina regolatoria vigente, la Regione individua i beni e le dotazioni patrimoniali essenziali e indispensabili allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e specifica quelli che devono essere messi a disposizione dell’impresa ferroviaria affidataria del servizio, anche parziale, da parte dell’impresa ferroviaria uscente, del gestore dell’infrastruttura o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. I contratti del servizio del trasporto ferroviario contengono apposite clausole che impongono all’impresa ferroviaria la messa a disposizione dei predetti beni e dotazioni, in coerenza con la disciplina regolatoria. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi, gli impianti di manutenzione ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica e digitale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).
2. L’impresa ferroviaria uscente o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni e le dotazioni patrimoniali individuati dalla Regione come essenziali o indispensabili è tenuta a mettere a disposizione i beni stessi o comunque a cederli all’impresa affidataria del servizio, anche parziale. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.
3. Negli atti relativi alle procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l’impegno a carico dell’impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all’acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, nel rispetto della disciplina europea può acquistare direttamente il materiale rotabile per l’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento.
5. Nel caso non si raggiunga un accordo rispetto alla messa a disposizione o alla cessione dei beni e delle dotazioni patrimoniali di cui al comma 2 la Giunta regionale, con suo provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua i criteri, le modalità e i termini di trasferimento dei beni essenziali o indispensabili, nonché l’eventuale indennità provvisoria nelle more della definizione della questione in via consensuale o giudiziale, ferma la necessaria e immediata destinazione dei beni al servizio pubblico.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 5, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell’eventuale indennità provvisoria, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorsi ulteriori trenta giorni senza che vi sia stato accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede a dare esecuzione al provvedimento adottato.
7. L’eventuale indennità provvisoria di cui al comma 5, che l’impresa affidataria del servizio, anche parziale, deve versare all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali o indispensabili a qualunque titolo, è determinata con riferimento alle delibere emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.
8. La Regione e gli enti locali, previo parere favorevole della Regione, possono acquistare il materiale rotabile:
a) direttamente dall’impresa ferroviaria uscente, ancorché non dichiarato bene essenziale;
b) reperendolo sul mercato, anche al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento;
c) incaricando dell’acquisto il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, mediante convenzione che disciplini le modalità di gestione del materiale acquistato.
9. Il materiale rotabile acquistato con risorse pubbliche è soggetto a vincolo di destinazione d’uso e reversibilità a favore della Regione ed assegnato in comodato d’uso all’impresa ferroviaria affidataria del servizio.';
oooooooo) al comma 1 dell’articolo 35 le parole 'nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigenti, clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa' sono sostituite dalle seguenti: 'nella documentazione per l’affidamento dei servizi ferroviari e nel relativo contratto di servizio, la disciplina obbligatoria della clausola sociale con riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite a livello nazionale; la documentazione di gara e il contratto di servizio devono prevedere che l’inadempimento degli obblighi previsti nella clausola sociale in corso di esecuzione del contratto rileva come causa di risoluzione del rapporto';
pppppppp) al comma 3 dell’articolo 37 le parole ', di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie),' sono sostituite dalle seguenti: 'e delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130';
rrrrrrrr) al comma 9 dell’articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Possono inoltre costituire voci di costo oggetto di compensazione gli studi di fattibilità o prefattibilità relativi allo sviluppo, potenziamento e valorizzazione della rete ferroviaria, dell’infrastruttura del trasporto pubblico regionale e del patrimonio in concessione e le attività di valorizzazione del patrimonio storico del settore ferroviario, realizzati dal gestore su mandato della Regione.';
ssssssss) il comma 10 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:
'10. Il corrispettivo del contratto di servizio è soggetto ad adeguamento periodico in conformità alle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.';
tttttttt) al comma 11 dell’articolo 37 le parole 'dal regolamento sui canoni di cui all’articolo 38, comma 2, e' sono soppresse;
vvvvvvvv) il comma 1 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione individua in accordo con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria i criteri di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, con priorità per i servizi di trasporto pubblico regionale oggetto dei contratti di servizio, nel rispetto della disciplina di settore.';
wwwwwwww) dopo il comma 1 dell’articolo 38 è inserito il seguente:
'1 bis. La capacità dell’infrastruttura ferroviaria regionale è strutturata secondo un catalogo di capacità, volto a ottimizzare la struttura geometrica della capacità suddivisa per tipologia di servizio. Il catalogo di capacità viene redatto dal gestore dell’infrastruttura ed approvato dalla Regione sulla base dei criteri di cui al comma 1, ed è utilizzato ai fini della redazione del progetto orario secondo quanto previsto dal prospetto informativo della rete.';
xxxxxxxx) al comma 2 dell’articolo 38 dopo le parole 'di canoni e di corrispettivi' sono inserite le seguenti: ', determinati nel rispetto della disciplina regolatoria vigente e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti' e il secondo periodo è soppresso;
aaaaaaaaa) dopo il comma 4 dell’articolo 39 è inserito il seguente:
'4 bis. La programmazione delle opere finanziate dal contratto di programma tiene conto degli esiti degli studi di fattibilità e prefattibilità effettuati dal gestore di cui all’articolo 37.';
bbbbbbbbb) il comma 4 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente:
'4. Sino alla regionalizzazione, le concessioni per l’uso dei beni demaniali strumentali alla navigazione pubblica, di durata non superiore a cinque anni, sono rilasciate dalle Autorità di bacino e dai comuni rivieraschi di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, competenti per bacino, che introitano i relativi canoni ai sensi dell’articolo 52.';
ddddddddd) al comma 1 dell’articolo 43 dopo le parole 'sistema tariffario' è inserita la seguente: 'integrato';
eeeeeeeee) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 43 dopo le parole 'livelli tariffari' sono inserite le seguenti: 'da parte di ciascun ente competente, nel rispetto della vigente disciplina' e le parole 'l’equilibrio economico-finanziario' sono sostituite dalle seguenti: 'all’equilibrio economico-finanziario';
fffffffff) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 43 è sostituita dalla seguente:
'f) l’individuazione di obiettivi, politiche ed azioni per realizzare un’armonizzazione tariffaria transfrontaliera in coordinamento con le autorità e gli enti competenti;';
ggggggggg) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 43 le parole 'compatibili con la Carta regionale dei servizi e' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', in conformità agli standard tecnologici disciplinati dall’Unione europea';
hhhhhhhhh) la rubrica dell’articolo 44 è sostituita dalla seguente: 'Sistema tariffario integrato regionale e bigliettazione interoperabile';
iiiiiiiii) il comma 1 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente:
'1. In coerenza con i principi di cui all’articolo 43, la Giunta regionale disciplina con regolamento i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del sistema tariffario integrato regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:
a) l’adozione, ai sensi dell’articolo 7, comma 13, lettera c), di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano per ciascuna categoria di titolo di viaggio integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari;
b) l’adozione di una tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini, salvi gli accordi di cui al comma 2;
c) titoli di viaggio integrati che favoriscano l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblico situati anche in bacini diversi.';
a) l’adozione, ai sensi dell’articolo 7, comma 13, lettera c), di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano per ciascuna categoria di titolo di viaggio integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari;
b) l’adozione di una tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini, salvi gli accordi di cui al comma 2;
c) titoli di viaggio integrati che favoriscano l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblico situati anche in bacini diversi.';
jjjjjjjjj) dopo il comma 3 dell’articolo 44 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire uniformità, interoperabilità e sicurezza nel sistema tariffario regionale, realizza e gestisce una piattaforma digitale per la gestione dei titoli di viaggio digitali e interoperabili e disciplina, anche mediante direttive vincolanti e nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, il funzionamento della piattaforma digitale, la raccolta dei dati di bigliettazione e dei dati dei servizi di trasporto effettuata mediante supporti tecnologicamente innovativi relativi ai servizi soggetti ad obbligo di servizio espletati sul territorio regionale. La Giunta regionale definisce l’architettura e le modalità di gestione della piattaforma, ivi inclusi eventuali modelli di governance e le modalità di finanziamento della gestione e dell’implementazione del sistema, nonché le regole per l’integrazione con la piattaforma dei sistemi aziendali. Le regole di gestione e utilizzo dell’infrastruttura, nonché di integrazione con la stessa, devono essere applicate dal gestore del servizio ferroviario regionale, dalle agenzie di trasporto pubblico locale, nonché dagli operatori dei servizi di trasporto pubblico locale della Lombardia.
3 ter. La Regione, anche per il tramite delle agenzie per il trasporto pubblico locale, coordina lo sviluppo di sistemi di bigliettazione innovativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).
3 quater. La Giunta regionale può effettuare indagini relative alle modalità di utilizzo da parte degli utenti dei titoli di viaggio integrati regionali e locali per acquisire elementi inerenti il riparto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio integrati regionali e locali.';
3 ter. La Regione, anche per il tramite delle agenzie per il trasporto pubblico locale, coordina lo sviluppo di sistemi di bigliettazione innovativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).
3 quater. La Giunta regionale può effettuare indagini relative alle modalità di utilizzo da parte degli utenti dei titoli di viaggio integrati regionali e locali per acquisire elementi inerenti il riparto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio integrati regionali e locali.';
kkkkkkkkk) all’alinea del comma 4 dell’articolo 44 le parole 'previa consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale' sono soppresse;
mmmmmmmmm) alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 44 dopo le parole 'risorse regionali' sono inserite le seguenti: 'per l’evoluzione del sistema di bigliettazione elettronica o digitale e per servizi complementari';
nnnnnnnnn) la lettera g) del comma 4 dell’articolo 44 è sostituita dalla seguente:
'g) le caratteristiche minime obbligatorie delle reti di vendita e validazione, anche al fine di garantire l’interoperabilità dei titoli integrati regionali;';
ooooooooo) alla lettera h) del comma 4 dell’articolo 44 dopo le parole 'delle tariffe' sono inserite le seguenti: 'dei titoli di viaggio di competenza regionale' e le parole 'anche a livello del singolo bacino, per i servizi di cui al comma 1, lettera a)' sono soppresse;
rrrrrrrrr) all’alinea del comma 5 bis dell’articolo 44, dopo le parole 'Le agenzie per il trasporto pubblico locale' sono inserite le seguenti: ', i comuni di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f),';
sssssssss) la lettera a) del comma 5 bis dell’articolo 44 è sostituita dalla seguente:
'a) in materia di determinazione delle tariffe dei servizi di competenza procedono all’aggiornamento delle tariffe degli stessi servizi secondo la disciplina nazionale vigente e sulla base delle deliberazioni emanate dall’Autorità di regolazione dei trasporti;';
ttttttttt) alla lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 44 le parole 'all’anno' sono sostituite dalle seguenti: 'al periodo' e sono aggiunte, in fine, le seguenti: '; tale adeguamento si basa sul metodo previsto dalla disciplina vigente.';
uuuuuuuuu) il comma 5 ter dell’articolo 44 è sostituito dal seguente:
'5 ter. Fino alla completa attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria per il sistema tariffario ferroviario regionale si applicano le seguenti disposizioni:
a) i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
b) i gestori, per il computo delle tariffe, utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti;
c) la tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti;
d) i gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi della lettera c) e consentono l’uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia;
e) gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui alla lettera b). È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza;
f) le disposizioni del presente comma si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, come definiti dal regolamento regionale di cui al presente articolo;
g) il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e lo sviluppo dell’unitarietà del sistema ferroviario nazionale all’interno del territorio lombardo e dell’integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche prevedendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.';
a) i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
b) i gestori, per il computo delle tariffe, utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti;
c) la tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti;
d) i gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi della lettera c) e consentono l’uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia;
e) gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui alla lettera b). È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza;
f) le disposizioni del presente comma si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, come definiti dal regolamento regionale di cui al presente articolo;
g) il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e lo sviluppo dell’unitarietà del sistema ferroviario nazionale all’interno del territorio lombardo e dell’integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche prevedendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.';
vvvvvvvvv) il comma 1 dell’articolo 45 è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale può individuare e disciplinare con provvedimenti le agevolazioni differenziandole in relazione alle categorie e alle tipologie degli utenti, individuati come beneficiari delle medesime agevolazioni; tali agevolazioni possono essere definite sulla base di indicatori di situazione economica e familiare e concesse sotto forma di titoli di viaggio che abilitano gratuità o riduzioni o sotto forma di buoni e contributi, per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale.';
wwwwwwwww) il comma 3 dell’articolo 45 è sostituito dal seguente:
'3. Sulla base di specifici accordi stipulabili fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell’ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l’incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell’ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza, possono circolare a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.';
xxxxxxxxx) dopo il comma 3 dell’articolo 45 è inserito il seguente:
'3 bis. La Giunta regionale può definire specifiche agevolazioni per l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli appartenenti ai corpi delle Polizie locali, degli appartenenti alle Forze armate in servizio militare permanente ed effettivo, volontari in ferma iniziale o prefissata o frequentanti scuole e accademie militari rispettivamente con comando e sede in Lombardia, quale azione di deterrenza volta a disincentivare l’eventuale compimento di atti illeciti, nonché ad aumentare la sicurezza degli utenti.';
yyyyyyyyy) dopo il comma 1 dell’articolo 46 sono inseriti i seguenti:
'1.1. L’utente che non ha convalidato il biglietto ordinario a data fissa è tenuto a regolarizzare la sua posizione corrispondendo al personale di bordo addetto alla controlleria una somma pari a 5,00 euro, al fine di consentire il completamento del suo itinerario di viaggio. Tale somma può essere aggiornata nell’ambito del provvedimento di adeguamento tariffario approvato dai soggetti competenti.
1.2. L’utente in possesso di un biglietto ordinario a data fissa che lo utilizza nel giorno di validità, per la medesima tratta e per la stessa classe, ma in fascia oraria o orario diverso da quello prescelto in fase di acquisto, senza aver effettuato il cambio dell’orario mediante le apposite procedure, è tenuto a regolarizzare la sua posizione corrispondendo al personale di bordo addetto alla controlleria una somma pari a 5,00 euro, al fine di consentire il completamento del suo itinerario di viaggio. Tale somma può essere aggiornata nell’ambito del provvedimento di adeguamento tariffario approvato dai soggetti competenti.
1.3. All’utente in possesso di un biglietto ordinario emesso non a data fissa in formato digitale, che non lo convalida prima della salita sul mezzo, è applicata la sanzione di cui al comma 1.';
1.2. L’utente in possesso di un biglietto ordinario a data fissa che lo utilizza nel giorno di validità, per la medesima tratta e per la stessa classe, ma in fascia oraria o orario diverso da quello prescelto in fase di acquisto, senza aver effettuato il cambio dell’orario mediante le apposite procedure, è tenuto a regolarizzare la sua posizione corrispondendo al personale di bordo addetto alla controlleria una somma pari a 5,00 euro, al fine di consentire il completamento del suo itinerario di viaggio. Tale somma può essere aggiornata nell’ambito del provvedimento di adeguamento tariffario approvato dai soggetti competenti.
1.3. All’utente in possesso di un biglietto ordinario emesso non a data fissa in formato digitale, che non lo convalida prima della salita sul mezzo, è applicata la sanzione di cui al comma 1.';
zzzzzzzzz) al comma 1 bis dell’articolo 46 dopo le parole 'della sanzione' sono inserite le seguenti: 'di cui al comma 1';
aaaaaaaaaa) dopo il comma 1 quater dell’articolo 46 è inserito il seguente:
'1 quater bis. Alle aziende di cui al comma 1 ter e agli altri soggetti titolati, che non rispettano le regole di gestione, utilizzo e integrazione della piattaforma digitale di cui all’articolo 44, comma 3 bis, per la vendita e validazione dei titoli integrati regionali digitali, la Regione dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo dell’uno per cento fino ad un massimo del cinque per cento dell’importo degli introiti dei suddetti titoli venduti. La sanzione è proporzionata ai mesi di violazione, con applicazione del minimo se la violazione è contenuta nell’arco temporale di un mese, aumentata dell’uno per cento per ciascun mese aggiuntivo, fino al massimo del cinque per cento nel caso la violazione superi i quattro mesi, da applicarsi all’introito del venduto di tutto il relativo periodo di riferimento.';
bbbbbbbbbb) il comma 1 septies dell’articolo 46 è sostituito dal seguente:
'1 septies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, del r.r. 4/2014 e dai successivi atti amministrativi, adottano un layout delle tessere di riconoscimento conforme agli standard regionali entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024). Le medesime aziende adottano un layout del supporto dei titoli di viaggio personali ed impersonali, come individuati dal r.r. 4/2014, conforme agli standard regionali entro il termine stabilito dalla Giunta regionale. In caso di inutile decorso dei termini di cui al primo e al secondo periodo e nei casi di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 3, i competenti uffici della Giunta regionale applicano, nei confronti delle medesime aziende, una sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione contestata, che tenga conto del volume complessivo di traffico, in termini di bus*km percorsi, treni*km percorsi e vetture*km percorsi, realizzato nell’anno solare, così determinata:
a) euro 10.000,00 se l’azienda effettua un volume di traffico inferiore a 1 milione;
b) euro 50.000,00 se l’azienda effettua un volume di traffico tra 1 milione e 5 milioni;
c) euro 100.000,00 se l’azienda effettua un volume di traffico maggiore di 5 milioni.';
a) euro 10.000,00 se l’azienda effettua un volume di traffico inferiore a 1 milione;
b) euro 50.000,00 se l’azienda effettua un volume di traffico tra 1 milione e 5 milioni;
c) euro 100.000,00 se l’azienda effettua un volume di traffico maggiore di 5 milioni.';
cccccccccc) al comma 1 octies dell’articolo 46 dopo le parole 'della violazione' sono inserite le seguenti: 'degli obblighi di cui al comma 1 septies primo e secondo periodo' e le parole 'all’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 septies' sono sostituite dalle seguenti: 'ad avvenuto adempimento';
dddddddddd) dopo il comma 1 nonies dell’articolo 46 è inserito il seguente:
'1 nonies bis. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l’obbligo di applicare le condizioni tariffarie minime stabilite all’articolo 27 del r.r. 4/2014 e di rispettare gli obblighi stabiliti dai provvedimenti di cui all’articolo 41 del medesimo regolamento. Alle aziende che non rispettano le previsioni di cui al periodo precedente, l’Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro. La medesima sanzione si applica anche in caso di imposizioni di condizioni d’uso restrittive rispetto a quelle definite dalla disciplina regionale. Le sanzioni pecuniarie sono applicate secondo i criteri della legge 689/1981 e accertate e contestate da soggetti a ciò espressamente incaricati dall’Ente irrogante.';
eeeeeeeeee) il comma 2 dell’articolo 46 è sostituito dal seguente:
'2. I beneficiari delle agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono possedere i requisiti previsti nei provvedimenti attuativi dell’articolo 45 alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione. L’agevolazione riconosciuta a seguito della domanda e i successivi rinnovi annuali sono rilasciati secondo le modalità stabilite nei suddetti provvedimenti attuativi. Salva l’eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all’articolo 45 sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00 nel caso di accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 45.';
ffffffffff) al comma 5 dell’articolo 46 le parole ', in conformità allo schema di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h),' sono soppresse;
gggggggggg) il comma 2 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:
'2. I comuni rivieraschi del medesimo bacino lacuale, il cui perimetro è definito dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di cui al comma 1 mediante la costituzione di apposita autorità di bacino lacuale cui possono aderire anche le province nel cui territorio ricade il bacino lacuale. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comuni rivieraschi che dimostrino, con attestazione da trasmettere alla Autorità di bacino lacuale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)', la quale si esprime con provvedimento espresso, di poter conseguire risultati migliori, secondo i principi di efficacia, efficienza e di economicità, esercitando le funzioni singolarmente.';
hhhhhhhhhh) al comma 3 dell’articolo 48 dopo le parole 'di autonomia' è inserita la seguente: 'patrimoniale,';
iiiiiiiiii) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 48 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e il cui incarico non può essere esercitato per più di due mandati consecutivi';
jjjjjjjjjj) il comma 5 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:
'5. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' l’Assemblea di ciascuna autorità del bacino lacuale, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti, adegua il proprio statuto, prevedendo la partecipazione obbligatoria di tutti i comuni rivieraschi. La deliberazione è trasmessa entro quindici giorni dalla sua approvazione a tutti i comuni rivieraschi per gli adempimenti di competenza da effettuare entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorsi quindici giorni dal completamento degli adempimenti di cui al secondo periodo, lo statutoè trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione con efficacia dal giorno successivo. Le successive modificazioni dello statuto sono adottate dall’assemblea, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti, nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.';
llllllllll) il comma 7 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:
'7. I comuni che non si adeguano all’obbligo di associarsi sono tenuti a versare all’autorità del bacino lacuale di riferimento l’intero importo delle quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale che l’autorità provvede a versare alla Regione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comuni che dimostrino di esercitare singolarmente le funzioni in modo più efficiente, efficace ed economico, ai sensi del comma 2, secondo periodo.';
mmmmmmmmmm) il comma 8 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:
'8. I comuni di cui al comma 2, secondo periodo, e le autorità realizzano, anche in qualità di stazione appaltante, gli interventi regionali di propria competenza programmati ai sensi dell’articolo 12. Prima di procedere alla realizzazione di tali interventi, i comuni di cui al primo periodo devono ottenere il preventivo parere da parte dell’autorità del bacino lacuale di riferimento.';
nnnnnnnnnn) dopo il comma 8 dell’articolo 48 è inserito il seguente:
'8 bis. Le Autorità di bacino e i comuni non associati valutano l’effettiva idoneità delle aree del demanio lacuale a ospitare idroscali e idrosuperfici permanenti nell’ambito dell’istruttoria delle istanze di concessione del demanio lacuale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a).';
oooooooooo) il comma 1 dell’articolo 49 è sostituito dal seguente:
'1. I comuni di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, e le autorità di bacino lacuale riconosciute ai sensi dell’articolo 48 gestiscono i porti lacuali, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell’ambito dell’iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell’area, relativi all’esercizio dell’attività portuale. Nel caso in cui i comuni di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, o le autorità di bacino lacuale decidano di gestire direttamente tali porti lacuali, possono essere esentati dal pagamento del canone, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Con convenzione tra la Regione e i comuni di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, o le autorità di bacino lacuale sono definiti i canoni d’uso dei posti barca riscossi dall’ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, e le autorità di bacino lacuale possono affidare la gestione ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali. Con convenzione sono regolati tutti i canoni concessori relativi a tali zone portuali. Sono fatte salve le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' tra la Regione e i singoli comuni fino alla loro scadenza.';
pppppppppp) dopo l’articolo 49 è inserito il seguente:
'Art. 49 bis
(Zone portuali dei Navigli Grande e Pavese)
1. I Comuni di Milano e Pavia gestiscono, rispettivamente l’area portuale del Naviglio Grande e l’area portuale del Naviglio Pavese e possono affidare tali aree portuali ad aziende da essi dipendenti nel rispetto della normativa vigente, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell’ambito dell’iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell’area, relativi all’esercizio dell’attività portuale.
2. Nel caso in cui decidano di gestire direttamente tali aree portuali, non riversano alla Regione i canoni riscossi, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali vigenti.
3. Con convenzioni tra la Regione e i Comuni di Milano e Pavia sono regolati tutti i canoni concessori relativi alle zone portuali di cui al comma 1. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali.';
(Zone portuali dei Navigli Grande e Pavese)
1. I Comuni di Milano e Pavia gestiscono, rispettivamente l’area portuale del Naviglio Grande e l’area portuale del Naviglio Pavese e possono affidare tali aree portuali ad aziende da essi dipendenti nel rispetto della normativa vigente, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell’ambito dell’iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell’area, relativi all’esercizio dell’attività portuale.
2. Nel caso in cui decidano di gestire direttamente tali aree portuali, non riversano alla Regione i canoni riscossi, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali vigenti.
3. Con convenzioni tra la Regione e i Comuni di Milano e Pavia sono regolati tutti i canoni concessori relativi alle zone portuali di cui al comma 1. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali.';
rrrrrrrrrr) all’alinea del comma 1 dell’articolo 51 le parole 'la circolazione sulle vie navigabili attraverso' sono soppresse;
ssssssssss) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 le parole 'per ogni via navigabile' sono sostituite dalle seguenti: 'di navigazione e di circolazione nautica';
uuuuuuuuuu) dopo la lettera f) bis del comma 1 dell’articolo 51 è aggiunta la seguente:
'f ter) la definizione del piano degli ormeggi.';
vvvvvvvvvv) il comma 2 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale può promuovere e sottoscrivere convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti gestori del demanio della navigazione interna e altri organismi pubblici e privati al fine di assicurare lo sviluppo e la promozione della navigazione interna, disciplinando anche le modalità di erogazione dell’eventuale sostegno finanziario.';
xxxxxxxxxx) il comma 1 dell’articolo 52 è sostituito dal seguente:
'1. I proventi delle concessioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a) e b), sono destinati nella misura del 20 per cento ai comuni di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, e del 70 per cento alle autorità di bacino lacuale per l’esercizio delle funzioni conferite. La percentuale rimanente è versata alla Regione ed è destinata al finanziamento degli interventi individuati nella programmazione degli interventi regionali sul demanio lacuale.';
yyyyyyyyyy) dopo il comma 1 dell’articolo 52 è inserito il seguente:
'1 bis. I comuni non saranno beneficiari delle risorse della programmazione di interventi di cui al comma 1, secondo periodo, fino all’adempimento con delibera di consiglio comunale, dell’obbligo di adesione alle autorità di bacino, fatti salvi i comuni di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo.';
zzzzzzzzzz) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 52 le parole 'non associati' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo,' e al secondo periodo del medesimo comma le parole 'i comuni non associati' sono sostituite dalle seguenti: 'gli stessi comuni';
aaaaaaaaaaa) dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:
'Art. 52 bis
(Idrosuperfici occasionali)
1. Gli idrovolanti o gli elicotteri muniti di galleggianti possono decollare o atterrare su idrosuperfici occasionali, ai sensi della normativa nazionale vigente.
2. Le autorità di bacino e i comuni non associati, sentiti i gestori dei servizi di navigazione, individuano eventuali limitazioni all’utilizzo di idrosuperfici occasionali in relazione alla sicurezza della navigazione e della balneazione, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.';
(Idrosuperfici occasionali)
1. Gli idrovolanti o gli elicotteri muniti di galleggianti possono decollare o atterrare su idrosuperfici occasionali, ai sensi della normativa nazionale vigente.
2. Le autorità di bacino e i comuni non associati, sentiti i gestori dei servizi di navigazione, individuano eventuali limitazioni all’utilizzo di idrosuperfici occasionali in relazione alla sicurezza della navigazione e della balneazione, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.';
bbbbbbbbbbb) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 57 le parole 'dal personale di vigilanza degli' sono sostituite dalla seguente: 'dagli' e dopo le parole 'gestione del demanio' sono inserite le seguenti: 'della navigazione interna, ivi incluse le Autorità portuali, nonché le Autorità di bacino di cui all’articolo 48, anche avvalendosi di soggetti competenti in materia di sicurezza della navigazione nelle acque interne';
ccccccccccc) dopo il comma 1 dell’articolo 57 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. La Giunta regionale può promuovere e sottoscrivere convenzioni con gli enti gestori del demanio della navigazione interna, ivi incluse le Autorità portuali, nonché le Autorità di bacino di cui all’articolo 48, per sostenere lo svolgimento di un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde al fine di concorrere a garantire la sicurezza della navigazione disciplinando anche le modalità di erogazione dell’eventuale sostegno finanziario. A tal fine le Autorità di bacino si avvalgono dei soggetti competenti all’espletamento delle funzioni di intervento e soccorso, nonché di soggetti che possono garantire mezzi adeguati e supporto logistico allo svolgimento del servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde.
1 ter. La Giunta regionale può altresì promuovere e sottoscrivere convenzioni anche con lo Stato, altre Regioni e altri organismi pubblici e privati per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 bis.';
1 ter. La Giunta regionale può altresì promuovere e sottoscrivere convenzioni anche con lo Stato, altre Regioni e altri organismi pubblici e privati per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 bis.';
ddddddddddd) l’articolo 58 è sostituito dal seguente:
'Art. 58
(Autorità competente in materia di demanio lacuale sul lago di Garda)
1. Le funzioni di cui agli articoli da 96 a 121 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) sono svolte dalla competente autorità di bacino.';
(Autorità competente in materia di demanio lacuale sul lago di Garda)
1. Le funzioni di cui agli articoli da 96 a 121 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) sono svolte dalla competente autorità di bacino.';
eeeeeeeeeee) al comma 1 dell’articolo 59 bis dopo le parole 'dall’articolo 49' è inserita la seguente: 'bis';
fffffffffff) il comma 1 dell’articolo 59 ter è sostituito dal seguente:
1' . Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell’attività di immersione subacquea nell’ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati gli obblighi definiti dalla normativa statale vigente.'e il comma 2 dell’articolo 59 ter è abrogato;
1' . Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell’attività di immersione subacquea nell’ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati gli obblighi definiti dalla normativa statale vigente.'e il comma 2 dell’articolo 59 ter è abrogato;
ggggggggggg) la rubrica dell’articolo 60 è sostituita dalla seguente: 'Adempimenti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale';
iiiiiiiiiii) al comma 6 dell’articolo 60 le parole 'dai commi 1, 1 bis, 3 e' sono sostituite dalle seguenti: 'dal comma', al primo periodo le parole 'agli enti locali e' sono soppresse e al secondo periodo le parole 'Gli enti locali e' sono soppresse;
lllllllllll) l’articolo 63 è sostituito dal seguente:
'Art. 63
(Trattamento di dati personali in materia di trasporti nell’ambito dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale)
1. La Regione effettua il trattamento dei dati personali che confluiscono nelle piattaforme tecnologiche dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale cui la stessa Regione accede per le finalità istituzionali relative alla gestione dei titoli di viaggio regionali e locali e allo sviluppo di sistemi di bigliettazione elettronica e digitale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di utilizzo e le misure di sicurezza adeguate, per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall’utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Per garantire la piena interoperabilità dei titoli di viaggio del trasporto pubblico integrati a livello regionale e di bacini locali e l’efficienza dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44 e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, la Regione specifica, altresì, i contenuti di alcuni aspetti applicativi del Regolamento (UE) 2016/679 a cui dovranno attenersi – per la circolazione e per la condivisione dei dati personali di cui al comma 1 – gli Enti regolatori ed i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualità di titolari autonomi del trattamento dati, tra cui le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento, le tipologie di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati, le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione, le operazioni e le procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto.';
(Trattamento di dati personali in materia di trasporti nell’ambito dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale)
1. La Regione effettua il trattamento dei dati personali che confluiscono nelle piattaforme tecnologiche dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale cui la stessa Regione accede per le finalità istituzionali relative alla gestione dei titoli di viaggio regionali e locali e allo sviluppo di sistemi di bigliettazione elettronica e digitale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di utilizzo e le misure di sicurezza adeguate, per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall’utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Per garantire la piena interoperabilità dei titoli di viaggio del trasporto pubblico integrati a livello regionale e di bacini locali e l’efficienza dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44 e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, la Regione specifica, altresì, i contenuti di alcuni aspetti applicativi del Regolamento (UE) 2016/679 a cui dovranno attenersi – per la circolazione e per la condivisione dei dati personali di cui al comma 1 – gli Enti regolatori ed i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualità di titolari autonomi del trattamento dati, tra cui le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento, le tipologie di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati, le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione, le operazioni e le procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto.';
mmmmmmmmmmm) al comma 1 dell’articolo 64 le parole 'salvo quanto previsto dal presente articolo' sono sostituite dalle seguenti: 'fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 92 a 121';
ppppppppppp) il comma 3 dell’articolo 65 è sostituito dal seguente:
'3. Fino all’attuazione delle previsioni contenute nelle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, relative alla determinazione delle tariffe di cui all’articolo 44, comma 5 bis, lettera a), trova applicazione l’articolo 26 del r.r. 4/2014 e gli Enti regolatori, in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui al medesimo articolo 26 per gli affidamenti in corso di validità, applicano la percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini.';
rrrrrrrrrrr) dopo il comma 6 bis dell’articolo 65 sono aggiunti i seguenti:
'6 ter. Sino all’entrata in vigore della disciplina della circolazione nautica nelle acque interne di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 51 resta in vigore l’OPGR n. 58600 del 3 luglio 1997, così come modificata dall’OPGR 7 agosto 2009, n. 1.
6 quater. Fino alla data di efficacia dei provvedimenti di cui all’articolo 45, comma 1, per la disciplina delle agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e per l’individuazione delle categorie e delle tipologie degli utenti beneficiari, si applicano le disposizioni adottate ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)'.
6 quinquies. Nelle more del completamento del trasferimento alle Autorità di bacino e ai comuni rivieraschi di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, delle funzioni relative al rilascio delle concessioni per l’uso dei beni demaniali strumentali alla navigazione di cui all’articolo 40, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli uffici regionali continuano a provvedere all’esercizio delle relative funzioni.';
6 quater. Fino alla data di efficacia dei provvedimenti di cui all’articolo 45, comma 1, per la disciplina delle agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e per l’individuazione delle categorie e delle tipologie degli utenti beneficiari, si applicano le disposizioni adottate ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)'.
6 quinquies. Nelle more del completamento del trasferimento alle Autorità di bacino e ai comuni rivieraschi di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, delle funzioni relative al rilascio delle concessioni per l’uso dei beni demaniali strumentali alla navigazione di cui all’articolo 40, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli uffici regionali continuano a provvedere all’esercizio delle relative funzioni.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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