Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 7

Politiche regionali in materia di artigianato

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di artigianato, in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e delle attribuzioni degli enti territoriali e delle autonomie funzionali di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto d'autonomia.
2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà:
a) favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo;
b) promuove l'avvicinamento dei giovani alle professioni artigiane;
c) sostiene e incentiva la trasmissione dell'impresa artigiana tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l'inserimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro;
d) riconosce nella valorizzazione del capitale umano lo strumento chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese artigiane;
e) sostiene tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva;
f) incentiva programmi di investimento volti a massimizzare l'efficienza energetica e ad ottimizzare la produzione e la gestione dei rifiuti;
g) promuove la conoscenza dei prodotti artigianali favorendo la partecipazione delle imprese artigiane a manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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