Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 7

Politiche regionali in materia di artigianato

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7

Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo di cui alla presente legge e in particolare:
a) programma e coordina le iniziative volte a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane con rilevante presenza sul territorio e le sostiene attraverso la concessione di contributi nei limiti delle risorse disponibili;
b) attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni del settore artigianato più rappresentative a livello regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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