Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 7
Politiche regionali in materia di artigianato
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7
Art. 3
(Funzioni delle Camere di commercio)
1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, esercitano le funzioni amministrative attinenti all'annotazione, alla modificazione e alla cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'istruttoria dei comuni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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