Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 7

Politiche regionali in materia di artigianato

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7

Art. 4
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni svolgono le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese.
2. I comuni sono inoltre competenti a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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