Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 7
Politiche regionali in materia di artigianato
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7
Art. 5
(Definizione di imprenditore artigiano)
1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e del suo esercizio, fatti salvi i presupposti e i limiti stabiliti dalle specifiche leggi di settore statali e regionali.
3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore. I requisiti tecnico-professionali di cui al presente comma devono essere posseduti dal titolare dell'impresa artigiana o, nei casi di impresa artigiana esercitata in forma di società, da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, ad eccezione delle società in accomandita semplice per le quali i requisiti tecnico-professionali sono richiesti a ciascun socio accomandatario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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