Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 7

Politiche regionali in materia di artigianato

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7

Art. 6
(Requisiti dell'impresa artigiana)
1. È artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 8, che abbia per attività prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi. Sono escluse le imprese che svolgono attività agricole e di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che queste ultime siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui all'articolo 7, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 7.
3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, ove non espressamente vietato dalla normativa di settore per l'attività specifica avviata. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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