Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 7

Politiche regionali in materia di artigianato

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7

Art. 7
(Forme dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma societaria.
2. È impresa artigiana svolta in forma societaria l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 8 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società a responsabilità limitata se la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 8 e nel rispetto dell'articolo 6, è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o in accomandita semplice, sempreché il socio unico o ciascun socio accomandatario:
a) eserciti personalmente e professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con i relativi oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione dell'impresa;
b) svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
c) non sia socio unico in altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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