Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 7
Politiche regionali in materia di artigianato
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7
Art. 9
(Iscrizione, modificazione e cancellazione dalla sezione speciale)
1. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
2. Il Conservatore del registro delle imprese procede all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio della qualifica artigiana per le imprese che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie.
3. L'annotazione nel registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
4. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità del medesimo articolo 9 del decreto-legge 7/2007 convertito dalla legge 40/2007.
5. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come definita dalla presente legge.
6. L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
7. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana.
8. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianale, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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