1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita, senza oneri per la finanza regionale, la Consulta tecnica per l'artigianato che svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di proposte circa le funzioni di cui alla presente legge;
b) formulazione di pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane.
2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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