Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 7
Politiche regionali in materia di artigianato
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7
Art. 14
(Riconoscimento di 'Qualità artigiana')
1. La Regione promuove l'artigianato di qualità e conferisce, nel rispetto delle disposizioni statali e della normativa europea, il riconoscimento di 'Qualità artigiana' che tiene conto della qualità delle materie prime e dei processi di lavorazione, della qualità e peculiarità dei prodotti e della sostenibilità ambientale delle pratiche di produzione.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta tecnica per l'artigianato, stabilisce con deliberazione, secondo quanto previsto al comma 1, i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento. La deliberazione di cui al primo periodo definisce le modalità con cui identificare e utilizzare il riconoscimento. Qualora sia necessaria una modifica dei requisiti e dei criteri di riconoscimento, la competente commissione consiliare esprime parere in sede consultiva.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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