Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 7

Politiche regionali in materia di artigianato

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7

Art. 15
(Interventi per l'accesso al credito)
1. La Giunta regionale promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, anche agevolati;
c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
d) il sostegno al sistema dei consorzi fidi regionali;
e) la patrimonializzazione;
f) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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